Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29139 Giudice competente Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- R.L. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 19.4.2011 del tribunale di Bolzano che, in sede di riesame, confermava la di lui custodia cautelare in carcere disposta dal gip presso il predetto tribunale con ordinanza datata 16.3.2011 per i delitti di associazione a delinquere, riciclaggio di autovetture, ricettazione falsità in certificati – ex artt. 416, 648, 648 bis, 477 e 482 c.p.-, deducendo, con il richiamo all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), l’incompetenza territoriale del gip di Bolzano e mancata motivazione sugli indizi di colpevolezza nonchè sulle esigenze cautelari come prospettate dai giudici del merito.

-2- In breve i fatti di causa secondo la ricostruzione dei giudici di merito: l’imputato si sarebbe associato ad altri, tali Ra.

F. e D.C. per riciclare autovetture di pregio in Germania, dopo la loro sottrazione ai danni della proprietaria società di leasing e la falsificazione dei certificati di proprietà e carte di circolazione. La responsabilità del prevenuto emergeva dalle dichiarazioni del coimputato D. reo confesso, nonchè dal titolare della ditta germanica acquirente delle autovetture.

-3- Il ricorso non può essere accolto perchè infondato.

Invero pare opportuno premettere che in tema di emissione di provvedimenti cautelari, ciascun giudice, nell’assumere un provvedimento, è sempre obbligato al rispetto della propria competenza ed è perciò abilitato a verificarne l’esistenza sulla base delle risultanze di cui dispone. Su tale valutazione, positiva o negativa che sia, non potrà mai essere precluso il sindacato del giudice dell’impugnazione, una volta che questi sia legittimamente investito del problema. Detto sindacato, qualora ricorra un caso di incompetenza per territorio, non può condurre a una pronuncia di annullamento o di riforma del provvedimento impugnato, ma deve sostanziarsi in una sua conferma, sia pure "sui generis", in cui la misura cautelare, mentre è confermata e resta integra sotto ogni altro profilo, viene dichiarata affetta da incompetenza, ove ne ricorrano gli estremi, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente "ex" art. 27 cod. proc. pen. (Sez. 1, v 2/18.11,1998, Zampaglione, Rv 211805; Sez. 1, v2.18/11.1998, Zampaglione, Rv 211805). Ma nella specie un tale difetto di incompetenza non è ravvisabile, per aver correttamente i giudici del riesame sottolineato che, nella impossibilità di individuare il locus della costituzione della associazione a delinquere, la competenza deve radicarsi nel luogo dove è stato commesso il reato più grave o, in caso di parità,il primo reato. Ora il primo delitto di riciclaggio doveva ritenersi compiuto in Bolzano dove era stata consegnata la macchina, con gli elementi identificativi suoi propri falsificati. Non ha pregio in proposito la deduzione del ricorrente secondo cui il delitto ex art. 648 bis c.p. si sarebbe consumato a Bergamo dove sarebbe avvenuta la falsificazione dei certificati di proprietà, meri atti preparatori, costitutivi di autonomi reati, del delitto di riciclaggio consumato nel momento in cui la autovettura veniva necessariamente munita dei certificati di proprietà per la vendita.

-4- Inammissibile il secondo motivo di ricorso nella misura in cui svolge il tentativo di censurare la motivazione giudiziale sugli indizi superando i rigidi steccati che delimitano il campo proprio della legittimità: invero l’indicazione di una serie di operazioni stabili, svolte con la medesime modalità, operazioni frazionate tra più soggetti, tra cui l’imputato, che era impegnato, per le dichiarazioni del correo confesso, a procurare i falsi certificati di proprietà e che era presente ad ogni incontro avvenuto in Germania tra l’acquirente ed i venditori delle macchine riciclate costituiscono tutte circostanze congruamente valutate e valorizzate dai giudici di merito, ed in relazione alle quali il ricorrente muove censure oltre che generiche, in fatto nella misura in cui le disconosce ovvero ne fornisce una interpretazione alternativa senza per nulla censurarle, nella interpretazione giudiziale, per manifesta infondatezza.

-5- Infine anche la carenza denunciata della motivazione sul periculum libertatis, con la possibilità di reiterazione della condotte criminose non sussiste, per avere i giudici di mento valorizzato il dato della esistenza di altri correi non ancora individuati e con i quali il prevenuto, se rimesso in libertà ovvero in una situazione restrittiva meno stringente, potrebbe ricollegarsi per reiterare la condotta criminosa.

-6- Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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