T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 1397 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 15 aprile 2008 e ritualmente depositato il successivo 23 aprile, i sigg.ri M., G., R. e G.E. hanno invocato la condanna del Comune di Salerno al risarcimento del danno connesso alla espropriazione di beni di loro proprietà con successiva irreversibile trasformazione degli stessi, in assenza del decreto di esproprio. Hanno esposto in punto di fatto che il Comune di Salerno, a seguito della deliberazione di C.C. n. 2 del 22.01.00, con la quale è stata approvata la variante al Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare in località "S. Eustacchio", ha avviato la procedura espropriativa con riferimento alle aree di proprietà dei ricorrenti, con il conclusivo decreto di esproprio, tuttavia pretermettendo le particelle del foglio 31, n. 1503 (mq. 39) e nn. 1507 (mq. 38), 1508 (mq. 256), 1509 (mq. 75) e 1510 (mq. 23) (e cioè l’intera consistenza (mq. 392) della ex p.lla n. 663). Hanno quindi chiesto, ipotizzando la fattispecie illecita dell’occupazione appropriativa, il risarcimento del danno patito, assumendo la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.

Si è costituito il Comune di Salerno resistendo.

Con ordinanza n. 498/2011 del 18 marzo 2011, il Collegio ha ordinato l’intervento, a cura del ricorrente, del Consorzio C., con sede in Salerno alla Via P. Del Pezzo n. 52, in persona del suo Presidente pro tempore, avuto riguardo al fatto che, mercé apposita convenzione stipulata con il Comune di Salerno, è soggetto gravato degli oneri finanziari derivanti dall’esproprio degli immobili necessari alla realizzazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare in località "S. Eustacchio".

Con memoria del 28 giugno 2011, il Consorzio C. si è costituito in giudizio, resistendo.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti sulla base dell’assunto che talune aree di loro proprietà, inserite nel Piano di Edilizia Economica e Popolare in loc. "S. Eustacchio" di Salerno, sarebbero state irreversibilmente trasformate a seguito dell’esecuzione delle opere progettate in assenza di decreto di esproprio.

II. Occorre prendere atto, innanzitutto, che, a seguito di ordine di intervento emesso dal Collegio, con ordinanza n. 498/2011 del 18 marzo 2011, il Consorzio C., con sede in Salerno alla Via P. Del Pezzo n. 52, in persona del suo Presidente pro tempore, si è costituito in giudizio in data 28 giugno 2011 a seguito della notifica del ricorso a detto Ente in data 6 aprile 2011 (cfr. avviso di ricevimento depositato agli atti del giudizio in data 17 maggio 2011), quindi entro il termine fissato da detta ordinanza. Ritiene il Collegio che abbiano accesso al presente giudizio la memoria e la documentazione prodotta agli atti del giudizio dalla difesa del Consorzio C. in data 28 giugno 2011, in ragione del ristretto lasso temporale messo a disposizione del Consorzio al fine di costituirsi in giudizio.

III. Il ricorso, a parere del Collegio, è destituito di fondamento.

L’impalco concettuale sul quale si fonda il ricorso in esame è imperniato sulla pretesa scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere dedotte nel Piano di Edilizia Economica e Popolare del Comune di Salerno, loc. "S. Eustacchio", ponendo in evidenza la decorrenza del termine quinquennale stabilito dallo stesso Ente espropriante con la delibera di C.C. n. 2/2000, scadente il 22 gennaio 2005, per la conclusione delle procedure espropriative. Orbene, l’assunto non coglie nel segno, in quanto l’efficacia di dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza alla deliberazione di approvazione del P.E.E.P. discende direttamente dalla legge e segnatamente dall’art. 9 della l. n. 167 del 1962 e dall’art. 51 della l. n. 457 del 1978 ed ha la durata di anni diciotto, nel caso di specie decorrenti dalla data di approvazione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare intervenuta con deliberazione di C.C. n. 50 del 10.04.95. Il P.E.E.P. (Piano di Edilizia Economica e Popolare), infatti, consiste in un piano particolareggiato, contenente dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, finalizzato a definire urbanisticamente comprensori di aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica e a servizi complementari. L’esplicita previsione legislativa dell’efficacia del piano rende, pertanto, superflua la specifica indicazione dei termini di inizio e di fine lavori e delle procedure (T.A.R Campania Napoli, sez. V, 06 marzo 2007, n. 1402); di conseguenza anche quando (come nel caso di specie) siano apposti termini in base all’art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359 essi non comportano al loro spirare la decadenza del P.E.E.P. ma, (essendo la loro fissazione facoltativa e dunque ultronea), la semplice necessità o meglio la possibilità di prorogarli, posto che l’unica conseguenza ipotizzabile in seguito alla loro inutile scadenza è che l’amministrazione non potrebbe adottare provvedimenti ablatori, di occupazione o di esproprio delle aree senza aver prima rideterminato i termini che essa stessa, autolimitandosi, si era prefissata (T.A.R Veneto Venezia, sez. I, 19 settembre 2005, n. 3531).

Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati occorre rilevare che, nella vicenda per cui è causa, non è ancora decorsa l’efficacia dichiarativa del Piano PEEP originario, approvato in data 10.04.1995, cosicché l’Ente espropriante è tuttora in termini per l’adozione del decreto di esproprio delle aree in questione, che invece parte ricorrente ritiene sarebbe ormai tardivo.

Non può d’altro canto valorizzarsi la circostanza, peraltro contestata da controparte, della irreversibile trasformazione delle aree in questione, atteso che "neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica – è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, poiché una tale pronuncia presuppone in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata; esito, questo non consentito dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo" (cfr. T.A.R Lazio Roma, sez. II, 19 aprile 2011, n. 3434).

In conclusione, il ricorso è da respingere siccome infondato.

IV. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per interamente compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 615/08, come in epigrafe proposto da E. M., G., R. e G., lo respinge, come da motivazione.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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