Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29138

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.M., tramite difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 9.2/15.3.2011 del tribunale di Firenze che, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio di un vaso di ceramica rinvenuto nella abitazione di G.M., ritenuto falso, del tutto simile ad altri due vasi venduti, quali esemplari dell’arte della ceramica di C.G., dal predetto G. a M. S. e per la quale vendita il primo era indagato per il delitto di truffa ai danni del secondo.

I giudici del riesame ritenevano che il vaso rinvenuto fosse anch’esso una ben realizzata imitazione delle ceramiche originali di C.G. e destinata ad essere oggetto di future truffe.

Ritenevano di conseguenza il nesso di pertinenzialità dell’oggetto in sequestro con i reati per cui si procedeva, qualificando il predetto oggetto copro del reato.

Con i due motivi a sostegno del ricorso l’imputato, sempre tramite difensore, denuncia la violazione di legge penale sostanziale e processuale,sotto il duplice profilo che il vaso sequestrato non può essere qualificato corpo del reato in relazione al procedimento penale instaurato per la truffa,in tesi perpetrata ai danni di M. S. ed inoltre che lo stesso,anche se ritenuto falso, non potrebbe essere oggetto di una misura cautelare reale a fini probatori in mancanza di un procedimento penale che, per la sua semplice detenzione, lo investa.

Il ricorso è inammissibile.

Invero esso deborda dai confini come delimitati dalla costrizione legislativa – per il combinato disposto degli artt. 257, 324 e 325 c.p.p. – del motivo del ricorso che deve limitarsi a censure di violazione di legge. E, per l’appunto, i motivi di ricorso svolgono critiche di merito nella misura in cui contestano che il rinvenimento di un vaso, che ripete le stesse caratteristiche di alterazione e di imitazione dei vasi oggetto della truffa, non possa servire ai fini probatori per avvalorare proprio la realizzata attività di falsificazione, e, nel contempo segnalare la possibile imminente o comunque prossima eventuale reiterazione, anche per il vaso in sequestro, di condotte finalizzate alla commercializzazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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