T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 1394 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica in data 31/01/2011 e ritualmente depositato il successivo 24 febbraio, la Società "G.G.G. di G.L. & C. S.a.s.", in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale svolge attività di palestra, ha impugnato la delibera di cui in epigrafe n. 44/2010, di approvazione del piano acustico del Comune di Solofra, nella parte in cui prevederebbe il divieto assoluto di esercizio di tale attività nell’ambito degli immobili con destinazione anche residenziale. Ha quindi sollevato, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando quanto segue: mancata approvazione dei criteri di cui all’art. 4 – comma 1, lett. a) della l. n. 447/95 di matrice regionale; non sarebbe prevista la possibilità per i Comuni di escludere, nell’ambito della classificazione acustica, l’esercizio di determinate attività; sarebbe illogica la previsione del piano di cui all’art. 29, nella parte in cui prevede il divieto assoluto di un’attività sportiva che prevede l’utilizzo di un impianto di diffusione sonora e/o di attrezzature ginniche di vario tipo, all’interno di un edificio a destinazione residenziale e comunque essa non potrebbe applicarsi per le attività già esistenti; la modifica per tal via introdotta all’assetto regolamentare sarebbe indirizzata proprio alla ricorrente, in ragione dei dissidi con il condominio; poiché gli atti impugnati configurerebbero una revoca implicita dell’autorizzazione comunale all’attività di palestra precedentemente rilasciata e l’atto di comunicazione di avvio del procedimento di interruzione dell’attività sarebbe altresì viziato per illegittimità derivata. La ricorrente ha concluso invocando l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento del danno.

Si è costituito il Comune di Solofra resistendo.

Non si è invece costituito il condominio intimato.

Alla camera di consiglio del 10 marzo 2011, la domanda di sospensiva è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Il ricorso all’esame del Collegio verte, nei limiti di interesse, sulla legittimità del Piano di zonizzazione acustica approvato dal Consiglio comunale del Comune di Solfora con le delibera n. 44 del 24.11.2010, nella parte in cui esso disciplina le attività sportive.

Va accolta l’eccezione di inammissibilità del gravame nella parte in cui si impugna la nota prot. n. 1112 del 20.01.2011, con la quale il Comune di Solfora ha comunicato l’avvio del procedimento "per l’interruzione dell’attività di palestra", assumendone il contrasto con quanto stabilito dall’art. 29 NN.TT.AA. del Piano di zonizzazione acustica pure impugnato, trattandosi di atto endoprocedimentale, come tale privo di autonoma valenza lesiva.

II. Per il resto il ricorso, a parere del Collegio, è fondato essendo meritevole di favorevole apprezzamento l’assorbente censura, articolata al terzo motivo di ricorso, con la quale si lamenta la illogicità dell’art. 29, lett. i) delle norme tecniche di attuazione censurato ("locali per attività sportive"). Invero, come opinato dal Collegio in sede cautelare, tale disposizione introduce un generalizzato divieto di "esercizio di un’attività sportiva, che prevede l’utilizzo di un impianto di diffusione sonora e/o di attrezzature ginniche di vario tipo, all’interno di un edificio a destinazione residenziale", senza quindi condizionare l’efficacia precettiva della norma al mancato rispetto dei limiti di emissioni sonore. Non convince la tesi difensiva propugnata dal Comune di Solofra, laddove si auspica una lettura restrittiva della norma in commento, tale da escludere dal suo alveo applicativo le attività già in essere, in quanto il suo tenore letterale depone chiaramente in senso contrario, cosicché non vi è dubbio che essa trovi applicazione anche nei riguardi della ricorrente, già insediata presso il condominio Ingecos, evocato in giudizio nella veste di controinteressata, mercé apposita autorizzazione comunale (n. 2 del 10.03.2009). La norma testualmente prevede infatti che essa si applica "anche per le attività già esistenti al momento dell’adozione del presente piano" e che "le stesse a seguito di diffida dell’Amministrazione Comunale, dovranno essere delocalizzate entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento". Né, a fronte di tali univoche statuizioni, può assegnarsi il rilievo auspicato dalla lettura alla quale accede parte resistente a quanto disposto dall’ultimo periodo del comma in commento, laddove si prevede che l’attività sportiva è comunque subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di emissioni sonore, avendo essa riguardo alle attività già delocalizzate. Insomma, non vi sono spiragli per accedere ad una interpretazione della norma in parola di segno diverso da quello che impone lo stesso tenore letterale della previsione in esame, la quale trova il suo presupposto logico nella pretesa incompatibilità delle attività sportive con gli insediamenti residenziali e che, per le ragioni anzidette, non trova rispondenza logica per essere affermata a prescindere dai necessari accertamenti fonometrici.

In conclusione, il ricorso all’esame va accolto e, per l’effetto, va annullato, nei limiti di interesse, il piano di zonizzazione acustica oggetto di gravame.

III. Va invece disattesa la domanda di risarcimento del danno genericamente avanzata in calce al ricorso, avuto riguardo al fatto che gli effetti dell’atto impugnato sono stati prontamente sospesi con l’ordinanza cautelare del 10 marzo 2011, emessa nell’ambito del presente giudizio. Infatti, secondo condivisibile e costante orientamento giurisprudenziale "va respinta la domanda risarcitoria ove intervenga prontamente la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati disposta in sede cautelare sia in presenza di una formulazione estremamente generica, non integrata da ulteriori elementi in corso di causa" (cfr. T.A.R Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 589).

Nemmeno è suscettibile di favorevole apprezzamento la domanda, avanzata in via subordinata, di declaratoria del diritto alla ricorrente a conseguire l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies della L.n. 241/90, non avendo l’Amministrazione emesso alcun provvedimento avente effetto di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di palestra in essere, ma soltanto un avviso di avvio del procedimento di "interruzione dell’attività di palestra".

IV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 316/2011, come in epigrafe proposto da G.G.G. di G.L. & C. S.a.s., così decide:

– dichiara il ricorso inammissibile nella parte in cui si impugna la nota prot. n. 1112 del 20.01.2011;

– lo accoglie per il resto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione;

– respinge la domanda risarcitoria e di declaratoria del diritto all’indennizzo.

Condanna il Comune di Solofra, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente nell’importo, complessivamente liquidato, pari a Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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