Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29137

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.C. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 15/21.2.2011 del tribunale di Napoli che, in sede di riesame del decreto di sequestro probatorio, disposto dal P.M. in sede in data 3.12.2010, di due telefonini cellulari e della somma di Euro 8.810,00, in tesi profitto del delitto di usura per il quale procedeva nei confronti di A.G., annullava il provvedimento con riferimento alla misura cautelare della somma di denaro, refrattaria alla funzione di prova, e lo confermava invece con riferimento ai due telefoni cellulari necessari per svolgere "i dovuti accertamenti in merito ai dati in essi contenuti".

Due le doglianze costitutive dei motivi di ricorso: l’una, violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5, 9 e 10 per il mancato rispetto dei termini ivi previsti, l’altra, mancanza di motivazione in merito alla titolarità delle somme di denaro. Inammissibili entrambi i motivi di ricorso.

In generale può dirsi, sul punto, che in tema di riesame di misure cautelari reali, l’omessa o tardiva trasmissione degli atti al tribunale non comporta la inefficacia sopravvenuta della misura impugnata, posto che il richiamo dell’art. 324, comma 7 al comma 1 dell’art. 309 cod. proc. pen. deve intendersi riferito al testo di tale ultima norma come vigente prima delle modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995, n. 332, e dunque privo di previsioni sanzionatorie riferibili alla violazione dei termini. Va escluso altresì che detta violazione comporti una nullità del procedimento di riesame e del provvedimento conclusivo ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., considerata la rinuncia del legislatore a sanzionare l’omissione o il ritardo nella trasmissione secondo il meccanismo previsto per le misure coercitive personali, e la mancata previsione, nello stesso contesto, di sanzioni processuali alternative (Sez. 2, 16/21.2.2006, Pietropaoli, Rv 233163). In senso contrario deve dirsi per la violazione del termine di dieci giorni entro i quali, una volta pervenuti gli atti alla cancelleria del giudice del riesame, deve intervenire la decisione sull’istanza di riesame. Invero, per legge e giurisprudenza unanime, il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove detto termine non sia osservato (v., per tutte, Sez. 3, 19.5/26.6.2009, Vainella, Rv 244331; ed ancora Sez. 3, 4.10/21.11.2007, Mastrodicasa, Rv 238099). Ma ciò premesso, il tutto non incide sulla validità dell’ordinanza de qua: invero in tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia del provvedimento che dispone il vincolo, devono essere dedotte avanti all’autorità procedente e non possono essere prese in esame in sede di legittimità, non potendosi estendere alle misure reali la diversa soluzione adottata per le misure cautelari personali che deriva dal favor libertatis (Sez. 6 26.6/4.9.2003, Oksana Federoka, Rv 226764;

Sez. 3, 17.2/4.5.2000, Crescenza, Rv. 216064).

Incomprensibile, poi, la censura mossa al provvedimento con riferimento alla motivazione sul punto della restituzione delle somme di denaro, motivazione che preannunciava la successiva misura cautelare reale a carattere preventivo. Ma l’interesse al ricorso si deve definire e misurare con riferimento al dispositivo del provvedimento, non certo con riferimento alla motivazione che lo sorregge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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