Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29136 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.M. presso il tribunale dell’Aquila ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 24.3.2011 del tribunale della stessa città che, in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo di una autovettura, in tesi oggetto materiale del delitto di truffa a carico di R.P., sospendeva il giudizio e trasmetteva gli atti al giudice civile per la mera prospettazione di una controversia sulla proprietà in seguito all’istanza di riesame di tale E.C., terzo acquirente della autovettura oggetto di sequestro.

Il ricorso è inammissibile perchè rivolto avverso un provvedimento inoppugnabile.

Invero il provvedimento con il quale il giudice penale investito della richiesta di restituzione dei beni sequestrati rimette le parti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà non ha natura decisoria, ma interlocutoria (in tal senso, v., per tutte, sez. 2^, 20.9/2.11.2006, Condifidati, Rv. 235380). Ne consegue che il provvedimento non pregiudica l’interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni davanti al giudice civile.

Tant’è che, nelle more del giudizio civile, la parte non è legittimata a richiedere la restituzione al giudice penale della res con altra istanza pur se fondata su una pretesa modificazione della situazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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