T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 1392 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 19 febbraio 2010 e depositato in data 2 marzo 2010, la ricorrente, dipendente del Comune di Cava dè Tirreni inquadrata nella categoria C nell’area di vigilanza, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando l’illegittima composizione della commissione giudicatrice della selezione interna oggetto di causa e chiedendo, pertanto, l’annullamento dell’intera procedura concorsuale

Si è costituito in giudizio il Comune di Cava dè Tirreni per resistere al ricorso.

Si sono, altresì, costituiti per avversare il ricorso i sigg.ri S.G., D.A., F.F., T.M., D.R.V., L.M., S., Z.C., A.A. e M.A..

All’udienza pubblica del 24 marzo 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sollevata dalla difesa del controinteressato S.A..

L’eccezione è destituita di fondamento.

E’ noto, infatti, che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, le selezioni interne che consentono (come nella fattispecie in esame) il passaggio da un’area inferiore ad un’area superiore (nella specie dalla categoria C alla categoria D) costituiscono una vera e propria procedura concorsuale; conseguentemente, le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del G.A. (cfr. per tutte Cassazione SS.UU. Civili 18.5.07 n. 11559; Consiglio di Stato Sez. VI 22.10.08 n. 5184).

Passando al merito del ricorso, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni procedurali sollevate dal Comune e dai controinteressati, stante l’infondatezza del ricorso medesimo.

La ricorrente lamenta, in via presupposta, l’illegittimità dell’art. 14 del Regolamento dei Concorsi del Comune resistente, come modificato con delibera di G.C. n. 251/09, nella parte in cui è previsto che, nel caso di selezione relativa alle categorie B,C,D, la scelta del componente con funzioni di Presidente debba ricadere su un soggetto esterno all’Ente, individuato tra dirigenti e funzionari di altre P.A.

Invero, come affermato dalla V Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6872/09, l’art. 107 comma 3 lettera a) del Testo Unico Enti Locali, nell’attribuire ai dirigenti dell’Ente locale tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atto di indirizzo, tra i quali in particolare la presidenza delle commissioni di gare e di concorso, deve essere inteso nel senso della sussistenza di un vero e proprio dovere per il dirigente di assumere la presidenza solo se ciò risulti dal regolamento o dallo statuto dell’Ente, ma non prevede un obbligo insormontabile per l’ente medesimo di preporre alla presidenza delle commissioni di concorso i propri dirigenti.

Da quanto sopra si ricava che rientra, pertanto, nella potestà regolamentare dell’Ente Locale il potere di attribuire la presidenza delle commissioni concorsuali a soggetti appartenenti ad altra amministrazione.

Altrettanto infondato risulta il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la scelta, quale presidente, di un Segretario Generale (nello specifico del Comune di Salerno) anziché di un dirigente.

Sul punto vedasi in fattispecie analoga la sentenza del TAR Calabria – Catanzaro – Sez. II n. 779/05, ove è stato appunto ritenuta legittima la composizione di una commissione esaminatrice ove la funzione di presidente venga svolta dal Segretario Comunale, atteso che questi, nell’ambito delle competenze che possono essergli attribuite ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/00, può avere anche la competenza di presiedere le commissioni di concorso; principi, sia detto incidentalmente, già affermati anche da Questo Tribunale nella sentenza n. 639/06.

E’ infondato infine il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente rileva che nessuno dei componenti della commissione sarebbe esperto in materia di polizia locale.

Le censure sono, invero, smentite "per tabulas", dalla difesa dell’Amministrazione comunale, la quale ha evidenziato che, tra i componenti della commissione, figura la dott.ssa Assunta Midolla, dirigente del Comune di Cava dè Tirreni, che in passato ha rivestito il ruolo di Comandante della Polizia Locale, acquisendo così competenze che ne hanno legittimato la nomina quale membro esperto.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto; sussistono, tuttavia, giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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