Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29135

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 23 novembre 2010, il Tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di riesame avanzata da D. R. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari il 10 marzo 2010, ha disposto, a norma dell’art. 324 c.p.p., comma 8, il mantenimento del sequestro, rinviando al Tribunale civile di Crotone la decisione della controversia inerente la proprietà di un dipinto, oggetto del sequestro impugnato.

La difesa del D. ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che nel provvedimento di sequestro non sarebbe stato descritto il fatto reato ipotizzato e la correlativa finalità probatoria, sulla quale, peraltro, lo steso Tribunale del riesame avrebbe omesso di pronunciarsi. Si contesta, poi, la sussistenza di una controversia sulla proprietà del dipinto, avendo il D. dimostrato, alla stregua della documentazione prodotta, la propria buona fede dunque tanto lo ius possesionis, che lo ius possidendi.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non ricorribile. E’ infatti inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice penale investito della richiesta di restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, nè formale, nè sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile (ex plurimts, Cass., Sez. 2, 20 maggio 2010, Cremonesi).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *