Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29134

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 2 dicembre 2010, il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di L. D. avverso l’ordinanza emessa il 13 novembre 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per concorso in tentata estorsione.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’indagato il quale deduce carenza del presupposto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Quanto al primo profilo lamenta che sia stata assegnata rilevanza indiziante alle dichiarazioni della parte offesa, che risulterebbero contraddittorie e prive di elementi dai quali dedurre la sussistenza del contestato reato, posto che la condotta posta in essere dall’indagato risulterebbe priva di qualsiasi aspetto intimidatorio. Quanto alle esigenze, poi, difetterebbe il requisito della concretezza ed attualità e comunque non sarebbe stato rispettato il principio di proporzionalità, giacchè poteva essere adottata una misura meno afflittiva.

Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto i motivi proposti tanto in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari, risultano proposti esclusivamente in forza di deduzioni evocative del merito, contestandosi, in fatto, le contrarie emergenze, puntualmente e motivatamente valorizzate dei giudici del riesame, il cui scrutinio viene ora denunciato, non sotto il profilo dei solo labilmente prospettati vizi di legittimità, ma esclusivamente per conseguire una non consentita rivalutazione di giudizio, evidentemente eccentrica rispetto alla presente sede di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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