T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 1388 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 15, 16,17 18 e 19 febbraio 2010 e depositato in data 1 marzo 2010, parte ricorrente impugna "in parte qua" la determinazione n. 3042 R.G. del 23.12.09, con la quale il Dirigente del Settore 1° – AA.GG. – – Legali – Economico Finanziario del Comune di Cava dè Tirreni effettuava la presa d’atto degli atti relativi alla selezione interna per titoli ed esami per l’accesso a n. 10 posti di istruttore direttivo (categoria D, posizione economica di accesso D1) dell’ area di Vigilanza ed approvava la graduatoria finale degli idonei; in particolare, il ricorrente ha impugnato tale graduatoria nella parte in cui gli è stato riconosciuto il punteggio 39,59 (con collocazione al 14mo posto), in luogo di quello maggiore, a suo dire, spettategli, lamentando, in sintesi, l’erronea valutazione di titoli di servizio e professionali.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cava dè Tirreni per resistere al ricorso.

Si sono, altresì, costituiti mediante ricorsi incidentali i sigg.ri S.G., D.A., F.F., T.M., D.R.V., L.M., S.A., Z.C., A.A. e M.A..

All’udienza pubblica del 24 marzo 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sollevata dalla difesa del controinteressato S.A..

L’eccezione è destituita di fondamento.

E’ noto, infatti, che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, le selezioni interne che consentono (come nella fattispecie in esame) il passaggio da un’area inferiore ad un’area superiore (nella specie dalla categoria C alla categoria D) costituiscono una vera e propria procedura concorsuale; conseguentemente, le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del G.A. (cfr. per tutte Cassazione SS.UU. Civili 18.5.07 n. 11559; Consiglio di Stato Sez. VI 22.10.08 n. 5184).

Passando al merito del ricorso, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni procedurali sollevate dal Comune e dai controinteressati, stante in parte l’inammissibilità ed in parte l’infondatezza del ricorso medesimo.

Parte ricorrente si duole della erronea valutazione dei titoli di servizio e dei titoli professionali.

Orbene, quanto ai titoli professionali le censure sono inammissibili, avendo, il ricorrente, omesso di impugnare il verbale n. 2 del 4.11.09, con il quale la Commissione Giudicatrice, in ossequio al disposto di cui all’art. 5 del bando, ha stabilito preventivamente ed in via generale i titoli cui assegnare un punteggio, ritenuti "significativi" per l’accertamento dell’avvenuto conseguimento di un "significativo" accrescimento della professionalità, analoga a quella del posto da ricoprire.

I successivi atti della Commissione Giudicatrice, oggetto di censure da parte del ricorrente, costituiscono, invero, la pedissequa applicazione dei suddetti criteri e sono, pertanto, privi di profili di illegittimità.

Relativamente ai titoli di servizio il Collegio ritiene che, come correttamente eccepito dalle controparti, la prospettazione di parte ricorrente muova da un presupposto erroneo.

Infatti, il personale dell’area di vigilanza – con profilo di vigile urbano – era inquadrato, fino al 31.12.97, nella ex V qualifica funzionale (attuale categoria B), ai sensi del DPR 347/83 e del DPR 333/90. Solo a far data dall’1.1.98, il personale dell’area di vigilanza inquadrato nella ex V q.f. è stato collocato nella ex VI q.f., per effetto del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.99; successivamente, con decorrenza dalla stipula del medesimo CCNL, ossia dal 31.3.99, è transitato nella categoria C, godendo dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con consequenziale riassorbimento della integrazione tabellare in precedenza goduta.

Il presupposto erroneo sul quale fonda la tesi difensiva del ricorrente risiede proprio nel godimento di tale integrazione tabellare, elemento accessorio della retribuzione che non incideva sull’inquadramento giuridico del relativo personale dell’area di vigilanza, collocato pur sempre nella V q.f., fino (lo si ripete) all’1.1.98.

Ebbene, nell’attribuire i punteggi per i titoli di servizio, la Commissione Giudicatrice ha fatto corretto uso dei suddetti principi, valutando quale servizio reso nella categoria immediatamente inferiore a quella D oggetto della selezione, il periodo decorrente dall’1.1.98, mentre quello pregresso è stato valutato quale servizio prestato nella categoria (B ex V q.f.) ulteriormente inferiore rispetto alla D.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto; sussistono, tuttavia, giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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