T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 1387 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’epigrafato ricorso la società per azioni C.., esercente l’attività di gestione e di manutenzione della rete fognaria del Comune e dell’agglomerato industriale di Solofra, il cui scarico avveniva nell’impianto di depurazione dell’Alto Sarno, rappresentava che la gestione di tale complesso depurativo, già appartenente al Commissario Delegato per il superamento dell’Emergenza Socio – Economico – Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, ex O. P. C. M. 3494/2006, era stata trasferita (mediante ordinanza del Commissario Delegato del 22.01.2010) alla Regione Campania, che a seguito di procedura selettiva l’aveva affidata, a far data dall’1.4.2010, alla società C.; che, avendo necessità di conoscere l’entità dei mc. di acque reflue, scaricate nella rete fognaria dalle aziende conciarie dell’area industriale solofrana, al fine di ottenere il corrispettivo della sua attività di manutenzione straordinaria (dati in suo possesso sino al mese di giungo 2008) e non avendo alcuna possibilità di accesso ai contatori, per il periodo successivo aveva quindi richiesto alla C. s. r. l., con istanza del 22.06.2010, di trasmetterle i dati richiesti, ma detta società aveva replicato che tanto sarebbe stato possibile, solo previa autorizzazione della Regione Campania; che, allora, con ulteriore istanza, notificata il 9.03.2011, aveva domandato alla Regione, alla C. e al Commissario Delegato per il superamento dell’Emergenza Socio – Economico – Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, ciascuno per la propria sfera di competenza, di trasmetterle, entro il termine di gg. trenta, i volumi tecnici dei reflui industriali tariffati alle aziende conciarie, afferenti all’impianto di depurazione di Solofra, dal luglio 2008 all’attualità; che detta richiesta era peraltro rimasta inevasa, essendosi limitata la C. a rimettere la stessa, con nota del 28.03.2011, alla Regione Campania; avverso il mancato accesso agli atti in questione, articolava pertanto censure di violazione della l. 241/90 e succ. modificaz. ed integraz., del d. l.vo 152/06 e dell’art. 97 Cost., nonché d’eccesso di potere, sotto varie figure sintomatiche (difetto del presupposto, di motivazione ed istruttoria, violazione del giusto procedimento, etc.), ed instava per l’accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria del suo diritto ad accedere alla documentazione e ai dati richiesti, e per l’effetto domandava al Tribunale d’ordinarne l’esibizione, con facoltà, per la ricorrente, di prenderne visione ed estrarre copia.

Si costituivano in giudizio, con memoria di stile, le Amministrazioni Statali intimate (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario Delegato per il superamento dell’Emergenza Socio – Economico – Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, ex O. P. C. M. 3494/2006), nonché la Regione Campania.

In data 11.07.2011, la ricorrente produceva documentazione pertinente al ricorso e note d’udienza, in cui segnalava come il Commissario Delegato per il superamento dell’Emergenza Socio – Economico – Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, ex O. P. C. M. 3270/2003, con nota del 3.05.2011, le avesse fornito i dati richiesti, ma solo fino a tutto il mese di marzo 2010, posto che a far data dall’1.04.2010 era subentrata la Regione Campania, la quale a sua volta aveva affidato la gestione dell’impianto di depurazione alla C. s. r. l.; insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso, limitatamente agli atti successivi al 1.04.2010.

La Regione Campania produceva, in data 14.07.2011, memoria difensiva in cui sosteneva che, essendo subentrata solo nel 2010 nella gestione del complesso depurativo dell’Alto Sarno, non era in possesso degli atti richiesti dalla CO. DI. SO. s. p. a., con conseguente impossibilità materiale di evadere l’istanza in questione.

All’udienza in camera di consiglio del 14.07.2011, il ricorso era trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso – limitatamente agli atti e documenti richiesti, a far data dall’1.04.2010 in poi – è fondato, laddove per gli atti e documenti, precedenti tale data (1.04.2010) va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente ottenuto l’ostensione degli stessi, da parte del Commissario Delegato per il superamento dell’Emergenza Socio – Economico – Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, ex O. P. C. M. 3494/2006.

Quanto agli atti, successivi alla data sopraindicata, osserva il Collegio che la società ricorrente è senz’altro titolare di una situazione giuridica soggettiva, che la legittima a domandare l’accesso ai medesimi, posto che detti dati le sono indispensabili – come sostenuto in ricorso e non contestato dalle controparti – per la tutela, se del caso anche in giudizio, di proprie situazioni soggettive di natura patrimoniale, legate alla necessità "di procedere (anche coattivamente) nei confronti di chi s’è avvalso delle prestazioni rese senza corrispondere quanto dovuto".

Il primo comma dell’art. 22 della l. 241/90 prevede, infatti: "Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge".

Al riguardo, s’è osservato in giurisprudenza che: "L’accesso va riconosciuto a tutti coloro che vantano un interesse differenziato e qualificato all’ostensione, finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive anche soltanto future" (T. A. R. Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16722).

Stabilito quanto sopra, s’osserva altresì che, mentre l’Amministrazione Statale ha fornito risposta alla ricorrente, consentendole di accedere ai dati richiesti – sia pur con la limitazione temporale, derivante dalla cessata gestione dell’impianto di depurazione "de quo" – la Regione Campania e la C., affidatarie di detta gestione, per il periodo successivo all’1.04.2010, non hanno fornito alcun riscontro all’istanza della CO. DI. SO., del 5.03.2011, ponendo in essere, pertanto, un’ulteriore condotta, per ciò solo, illegittima.

Si tenga presente, a tale proposito, la seguente massima: "L’Amministrazione può negare il diritto di accesso soltanto con provvedimento motivato in relazione alla salvaguardia degli interessi di cui all’art. 24, l. 7 agosto 1990 n. 241, e con riferimento all’art. 8, d. P. R. 27 giugno 1992 n. 352. Sono pertanto da considerarsi illegittimi sia il diniego immotivato, e comunque opposto alla richiesta di accesso nei casi non consentiti, sia l’omissione di ogni provvedimento sulla richiesta, ovvero l’elusione della richiesta di accesso con risposte non esaurienti" (T. A. R. Puglia Lecce, sez. II, 4 giugno 2009, n. 1351).

Non possono essere considerate alla stregua di legittime ed esaurienti risposte, in particolare, né la nota della C. del 28.03.2011, prot. 00699/11, inviata per conoscenza alla ricorrente, di mera trasmissione della richiesta di quest’ultima al Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione; in detta nota, meramente interlocutoria, la Regione veniva invitata a fornire alla C. "disposizioni in merito" alla prefata richiesta d’accesso documentale; né, tanto meno, la memoria difensiva dell’ente regionale, prodotta nell’imminenza della discussione del ricorso, nella quale si sostiene che gli atti domandati non sarebbero in possesso della stessa Regione (con conseguente inammissibilità della domanda d’accesso).

Al riguardo, vanno tenute presenti, per il periodo dall’1.04.2010 in poi, sia la predetta nota della C., del 28.03.2011, sia la precedente missiva di quest’ultima, indirizzata al Settore Ciclo Integrato delle Acque presso l’ente regionale e p. c. alla ricorrente, prot. 170/5 del 2.09.2010, nella quale la società, affidataria della gestione dell’impianto depurativo in oggetto, sosteneva trattarsi di dati riservati e per il cui trasferimento occorreva l’autorizzazione della stessa Regione, alla quale la ricorrente sarebbe stata più volte invitata a rivolgersi.

Ne deriva che per l’ostensione di tali dati documentali alla ricorrente, per il periodo dall’1.04.2010 in poi, occorre la cooperazione sia della C., che secondo quanto s’evince dalla suddetta nota del 2.09.2010 li detiene, sia della Regione Campania, senza la cui autorizzazione la stessa C. rifiuta di porli a disposizione della CO. DI. SO.

Quanto alla loro qualificazione, contenuta nella stessa nota della C., come "dati riservati", trattasi di affermazione immotivata e che neppure in giudizio è stata in alcun modo giustificata (stante anche la mancata costituzione di tale società), onde la stessa non può ritenersi ostativa dell’accesso richiesto.

Il Tribunale, ai sensi dell’art. 116 c. p. a., nell’accogliere il ricorso, per le considerazioni svolte in precedenza, ordina pertanto ad entrambi tali soggetti (Regione Campania e C. s. r. l.) di esibire i dati documentali richiesti dalla ricorrente, come sopra specificati, relativamente al periodo dall’1.04.2010 in poi, ponendo in essere ciascuno, a tal fine, le rispettive attività di competenza, e tanto nel termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, adottando le modalità più idonee a garantire una conoscenza degli stessi, tale da consentire alla stessa ricorrente la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive di natura patrimoniale.

Le spese seguono la soccombenza di detti soggetti e sono liquidate, come in dispositivo.

Sussistono, invece, valide ragioni per disporre la compensazione integrale delle stesse, quanto alle Amministrazioni Statali intimate, che hanno sollecitamente posto a disposizione della CO. DI. SO. la documentazione in loro possesso, per il periodo fino a tutto marzo 2010 compreso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina alla Regione Campania e alla C. s. r. l., l’esibizione degli atti e documenti richiesti dalla ricorrente, per il periodo dall’1.04.2010 in poi, nei sensi e con le modalità indicate in parte motiva.

Dichiara cessata la materia del contendere, quanto agli e documenti precedenti la data dell’1.04.2010.

Condanna la Regione Campania e la Sogei s. r. l., in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle spese, delle competenze ed egli onorari del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P. come per legge.

Spese compensate, quanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Commissario Delegato per il superamento dell’Emergenza Socio – Economico – Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, ex O. P. C. M. 3494/2006.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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