Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-12-2011, n. 26509 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’ufficio delle imposte dirette di Rieti rettificò il reddito dichiarato da S.A. per l’anno 1998 escludendo la deduzione di quote di ammortamento (per lire 18.483.000) in quanto la documentazione esibita alla Guardia di Finanza in sede di ispezione non consentiva di stabilire con certezza i dati relativi ai cespiti ammortizzabili. Il ricorso del contribuente era accolto in entrambi i gradi del giudizio di merito. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Roma. L’intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La CTR ha osservato che in base al D.L. n. 357 del 1994, art. 7, comma 4 bis "a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio corrente, allorquando, anche in sede di controlli ed ispezioni, gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza".

Ciò stante, considerato che, nella specie, "dallo stesso verbale redatto dai verificatori ed alla stregua della documentazione acquisita agli atti, le annotazioni delle quote di ammortamento relative all’anno 1998 (oggetto della presente vertenza) e successivi risultano dalla stampa del tabulato non bollato dei dati contenuti nel supporto informatico in uso allo studio e fornito ai verificatori", ha respinto l’appello dell’ufficio.

Col ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che la disposizione richiamata consente di tenere conto dei dati registrati nei supporti informatici che non siano stati trascritti nei termini di legge nei registri contabili obbligatori limitatamente alle risultanze dell’esercizio in corso. Non anche per i dati concernenti gli esercizi per i quali siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali. La CTR, ritenendo documentati i costi ammortizzabili del 1998 sulla scorta della stampa del supporto informatico acquisito in sede di accesso della guardia di finanza, nel luglio 2002, ha violato la norma in riferimento.

Il rilievo è fondato, come la piana lettura della disposizione richiamata rende evidente. Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, e rimessa la causa ad altra sezione della CTR del Lazio perchè esamini gli altri argomenti difensivi prospettati dal contribuente, rimasti assorbiti a seguito della rilevata erronea lettura della norma indicata. Con la decisione definitiva saranno regolate anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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