T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 1383 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, F.A. impugnava i provvedimenti di cui in epigrafe, sulla base delle seguenti censure:

Violazione artt. 3 e 5 lett. E), N. T. A. del Piano di Recupero, ex l. 219/81, del Comune di San Marzano sul Sarno; Eccesso di potere per travisamento, difetto assoluto dei presupposti, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione; Violazione artt. 1 e 3 l. 241/90;

Violazione artt. 3 e 5 N. T. A. del Piano di Recupero, ex l. 219/81, del Comune di San Marzano sul Sarno; Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta, violazione del procedimento, carenza di potere, difetto assoluto d’istruttoria;

Eccesso di potere per genericità e difetto di motivazione;

Violazione art. 3 N. T. A. del Piano di Recupero, ex l. 219/81, del Comune di San Marzano sul Sarno; Eccesso di potere per pretestuosità, sviamento, difetto dell’interesse pubblico specifico; Violazione art. 97 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/90; Violazione del principio della tutela dell’affidamento del privato.

Si costituiva in giudizio il Comune di San Marzano sul Sarno, con memoria di stile.

Erano quindi prodotti documenti, nell’interesse della ricorrente.

Seguiva il deposito, per la stessa ricorrente, di relazione tecnica giurata e di memorie difensive, nell’interesse delle parti costituite.

All’udienza pubblica del 16 giugno 2011 il ricorso era trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Rileva il Tribunale che il ricorso è fondato.

Carattere decisivo ed assorbente riveste la considerazione della censura, rubricata sub 3), con la quale è stata denunziata la carenza di motivazione, che caratterizza, in maniera evidente, il provvedimento impugnato sub a) (comunicato alla ricorrente con la nota, gravata sub b).

La motivazione del diniego di variante, oggetto d’impugnazione, è stata infatti affidata alla seguente, anodina giustificazione: "Vista l’integrazione prodotta si è constatato che il volume computato va in contrasto con quanto previsto dall’art. 3 comma B del vigente Piano di Recupero.

Alla luce di quanto rilevato l’atto di diffida presentato in data 23.07.95, prot. n. 3518, non ha alcuna valenza".

Nulla è stato tuttavia comunicato, alla ricorrente – destinataria della suddetta nota sindacale – che possa far comprendere in cosa sussisterebbe, specificamente, il rilevato contrasto con l’art. 3 comma B del P. di R.

Il parere reso dalla Commissione Edilizia ex l. 219/81 è dunque illegittimo, in quanto non precisa le ragioni dell’evidenziato contrasto del "volume computato" rispetto alla richiamata norma di piano urbanistico, ostativo all’accoglimento della domanda di variante edilizia.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che il diniego di concessione, comportando una contrazione dello "ius aedificandi", necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi nel contrasto del progetto presentato con specifiche norme urbanistiche, esplicitamente indicate (cfr. T. A. R. Campania Napoli, sez. VIII, 10 dicembre 2009, n. 8628; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 03 novembre 2010, n. 7183).

S’è anche affermato che: "Il provvedimento di diniego di rilascio di concessione edilizia basato solamente su astratte ed apodittiche violazioni di norme urbanistiche senza spiegare in che cosa le violazioni si concretano, è illegittimo per difetto di motivazione in quanto, nel caso, non è possibile seguire l’"iter" logico adottato dalla p. a. per giungere alla determinazione di rigetto non consentendo, così, all’interessato una adeguata difesa" (T. A. R. Trentino Alto Adige Bolzano, 5 settembre 2000, n. 260).

Né tale conclusione può essere revocata in dubbio, in base alla considerazione che le ragioni dell’evidenziato contrasto sarebbero poi emerse in corso di giudizio, per effetto delle considerazioni difensive espresse dall’Amministrazione.

Vige infatti il principio secondo cui: "Deve essere annullato per carenza di motivazione il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale, pur se nel corso del giudizio l’amministrazione dia atto delle ragioni che la indussero ad emanare il provvedimento stesso, avuto riguardo al principio secondo cui la motivazione degli atti amministrativi non può essere sanata con integrazioni giudiziali", principio espresso nella decisione del Consiglio Stato, sez. V, del 15 gennaio 1990, n. 22 (fattispecie in tema di diniego di variante edilizia e di annullamento di concessione edilizia, fondati sul superamento della volumetria consentita).

In definitiva il provvedimento impugnato va annullato, con conseguente obbligo, da parte dell’Amministrazione, di pronunciasi di nuovo sull’istanza.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di San Marzano sul Sarno al pagamento, in favore della ricorrente, delle competenze, degli onorari e delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidati in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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