Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29130

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 9 novembre 2010, il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame avanzata da A.T. avverso l’ordinanza emessa il 25 ottobre 2010, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola aveva disposto nei confronti della predetta la misura degli arresti domiciliari quale indagata del delitto di concorso in tentata estorsione ai danni di taluni cittadini rumeni.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’indagata, la quale contesta la sussistenza del presupposto della gravita indiziaria, sul rilevo che la stessa sarebbe stata assente al momento dei fatti e che nessun elemento probante poteva dedursi dalla telefonata intercorsa con coindagato B.A.. Vengono anche contestate le esigenze cautelari, sul rilievo che sarebbero trascorsi alcuni mesi tra il momento dei fatti e l’arresto.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto la ricorrente si limita a formulare censure del tutto generiche, nelle quali si contestano, in termini, per di più, meramente assertivi, i presupposti cautelari, facendo leva su profili di fatto puntualmente ed esaurientemente scrutinati dal giudice del riesame, tanto per ciò che attiene alla ricostruzione della vicenda delittuosa ed alla relativa gravita indiziaria, che sulle esigenze di cautela poste a base della misura applicata. I motivi proposti risultano, quindi, per un verso aspecifici e sotto altro profilo non consentiti, in quanto rivolti a conseguire una ricostruzione alternativa dei fatti, palesemente inibita nella presente sede di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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