T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 1381 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto notificato il 19 maggio 1993, depositato il 26 maggio 1993, i ricorrenti impugnano l’ordine di demolizione, in epigrafe meglio specificato, nonché il silenziorigetto serbato dall’amministrazione sull’istanza di variante in corso d’opera, depositata il 3.3.1993, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Resiste in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione della domanda.

L’istanza di tutela cautelare risulta accolta con ordinanza n. 1444 del 29 settembre 1993.

All’udienza del 16 giugno 2011, sulla conclusione delle parti, il Collegio si è riservata la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in applicazione del principio, ormai pacifico in giurisprudenza, a mente del quale in materia di abusi edilizi i provvedimenti repressivi devono essere preceduti dall’esame della fondatezza della domanda di sanatoria presentata, per cui sono illegittimi gli atti adottati successivamente alla presentazione dell’istanza, nella parte in cui hanno effetto demolitorio delle opere oggetto di domanda di sanatoria non esaminata (ex multis Cons. St. Sez. V 27 gennaio 2004 n. 311; Tar Toscana Sez. I 27 giugno 2006 n. 2911).

Le emergenze processuali evidenziano che, nella fattispecie, i ricorrenti presentarono in data 3.3.1993, prot. n. 5323/93 istanza di variante in corso d’opera al progetto per la costruzione di n. 3 fabbricati di cui alla concessione edilizia n. 253/92 del 24.4.1992.

Risulta, altresì, che l’ordine di demolizione impugnato è stato emanato in data 28 aprile 1993 e cioè successivamente alla presentazione dell’istanza di variante, senza che quest’ultima fosse stata preventivamente esaminata.

Ciò stante non resta al Collegio che definire, con una sentenza di accoglimento il ricorso in questione, in applicazione del menzionato principio giurisprudenziale, confacente al caso in esame.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, tranne che per le spese della disposta verificazione, che liquida complessivamente in euro 1.500,00, ponendole a carico del Comune di Scafati

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione comunale.

Spese compensate, tranne che per la disposta verificazione che quantifica e pone a carico, nei termini di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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