Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29129 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di L.V. propone ricorso straordinario a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza pronunciata da questa Corte il 7 luglio 2010, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto nell’interesse del medesimo avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Lecce l’11 dicembre 2009. Deduce il ricorrente che la pronuncia di questa Corte avrebbe errato nel ritenere sanata la nullità dedotta nei motivi di ricorso, in quanto, contrariamente a ciò che la pronuncia ha ritenuto di desumere dal verbale della udienza dell’11 dicembre 2009, nell’atto medesimo si da espressamente atto della circostanza che a seguito di revoca del precedente difensore di fiducia e della contestuale nomina di altro difensore presente, a tale ultimo difensore venne concesso un termine a difesa di otto giorni, e venne contestualmente designato un difensore come sostituto di quello revocato, il quale veniva chiamato a svolgere tale incarico in attesa del decorso del termine a difesa, ai sensi dell’art. 107 cod. proc. pen.. Contrariamente a quanto assume la sentenza di cui al ricorso, dunque, emerge dal verbale di udienza che la Corte territoriale ebbe a concedere il termine a difesa di otto giorni al nuovo difensore, mai revocato successivamente, e che altro professionista venne designato in sostituzione di quello revocato;

non risultava affatto dal verbale che fosse stato rivolto alcun invito a chiunque dei difensori a concludere. Nessuna nullità poteva dunque essere eccepita, giacchè questa si è verificata soltanto con la inopinata lettura del dispositivo nella stessa udienza. Si deduce, poi, la erroneità della affermazione secondo la quale sarebbe stata in corso, all’epoca dei fatti, "una procedura esecutiva a completamento della procedura giudiziaria", posto che nella specie non sarebbe stato iscritto a ruolo o formato da parte della cancelleria del T.A.R. alcun nuovo procedimento. Si contesta, infine, la fondatezza dell’assunto, che compare nella sentenza di cui al ricorso, secondo il quale la Corte territoriale avrebbe tenuto conto, ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato, di tutti i rinvii "concessi su istanza dei difensori", posto che tali rinvii sarebbero stati disposti d’ufficio, a seguito di istanze di ricusazione proposte nel corso del giudizio.

Il ricorso non è fondato. Contrariamente all’assunto del ricorrente, infatti, la sentenza oggetto di censura ha operato una "interpretazione" del confuso succedersi delle dinamiche provvedimentali che hanno contrassegnato l’udienza dell’11 dicembre 2009, sottolineando come dalla lettura degli "atti di causa" fosse emerso "il sostanziale diniego della concessione del termine", esaurientemente motivando sul punto, e sottolineando come, nel frangente, la difesa non ebbe ad eccepire la relativa nullità, con la conseguente sanatoria della stessa. Dunque, nessun errore di tipo "percettivo" si è realizzato nel caso di specie, ma si è provveduto ad adottare una specifica decisione, ancorata ai dati di fatto emergenti dal verbale di udienza, la cui correttezza non può evidentemente essere suscettibile di riesame in questa sede. Del pari non sono pertinenti gli ulteriori "difetti" che il ricorrente muove alla sentenza, posto che, tanto per ciò che riguarda l’esistenza di un procedura esecutiva, evocata in sentenza sul presupposto di un prodromico atto di diffida al Comune, che per ciò che attiene alle sospensioni della prescrizione, la sentenza di legittimità non è incorsa in nessun errore di fatto, avendo operato su entrambi gli aspetti una valutazione (in ipotesi ed in astratto criticabile) sul significato da annettere all’inizio di una procedura esecutiva o sui criteri di computo delle fattispecie sospensive, il cui oggetto e la cui portata risultano estranei al rigoroso perimetro entro il quale è consentito il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen..

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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