T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 1380 Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica in data 30 novembre 2010 e ritualmente depositato lo stesso giorno, il Sig. R.P. impugna gli atti di cui in epigrafe, con i quali il Comune di San Sossio Baronia ordina al ricorrente di provvedere ad horas alla demolizione del fabbricato di proprietà, in considerazione dei "gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica". Il ricorrente quindi solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando il difetto assoluto dei presupposti richiesti per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in quanto non sussisterebbero gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica; osserva inoltre che l’ordinanza non sarebbe stata notificata a tutti gli intestatari catastali dell’immobile né comunicata preventivamente al Prefetto. Ha concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva degli atti impugnati.

Si è costituito il Comune intimato resistendo.

Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2010 la domanda di sospensiva è respinta.

Con gravame integrativo spedito per la notifica in data 18 gennaio 2011 e ritualmente depositato il giorno successivo, il Sig. R.P. impugna gli atti di cui in epigrafe, con i quali il Comune di San Sossio Baronia, nella persona del Sindaco, ha respinto la richiesta di consolidamento del fabbricato perché ritenuta "in contrasto con il Piano di recupero e con l’Ordinanza Sindacale n. 19/2010". Il ricorrente solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi dell’incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere lamentando che l’atto sarebbe di competenza del dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune, in contrasto con il principio di proporzionalità e indebitamente non preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis l.n. 241/90. Ha concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva degli atti impugnati.

Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2011 la domanda di sospensiva è accolta.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2011, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è introitato in decisione.

Motivi della decisione

I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità del provvedimento contingibile ed urgente, con il quale il Sindaco del Comune di San Sossio Baronia ordina al ricorrente di demolire il fabbricato, del quale è comproprietario, al fine di fronteggiare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

II. Il ricorso è infondato.

III. Non convince il primo mezzo, con il quale ci si duole del difetto dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 T.U. n. 267/2010 assumendo che non sussisterebbe alcun pericolo per la pubblica e privata incolumità, come sarebbe dimostrato da perizia giurata allegata agli atti. La censura è da considerare preliminarmente inammissibile siccome esorbitante dalle attribuzioni giurisdizionali del giudice adito, atteso che "dopo l’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, il sindacato del g.a. sulle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, ex art. 50 t.u.e.l., non è più esteso anche al merito; l’art. 134 del codice non include, infatti, tali atti tra quelli relativamente ai quali la cognizione è estesa anche al merito, per cui detti provvedimenti non possono più essere pienamente sindacati dal g.a. non solo con riferimento a tutti gli aspetti concernenti la legittimità, ma anche ai profili relativi alla sufficienza ed alla attendibilità delle disposte istruttorie ed alla convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate" (cfr. T.A.R Abruzzo Pescara, sez. I, 22 aprile 2011, n. 264). Ad ogni modo la disamina della documentazione versata agli atti di causa non consente di ravvisare il denunciato difetto di istruttoria, in quanto è rinvenibile nota dell’U.T.C. del Comune di San Sossio Baronia del 26/10/2009, nella quale si afferma che il fabbricato in oggetto "prospetta su strada pubblica con pericolo per l’incolumità di chi vi transita". Non è poi da trascurare, come evidenziato in sede cautelare, che lo stesso ricorrente ha mostrato di prendere atto della situazione di pericolo presentando, in data 13/11/2009, una proposta di intervento finalizzata alla eliminazione provvisoria del pericolo attraverso il puntellamento del manufatto.

Il motivo in esame va quindi disatteso.

IV. Infondata è poi la censura relativa alla circostanza che l’ordine demolitorio impugnato non sarebbe indirizzato a tutti i proprietari catastali dell’immobile, in quanto "l’ordinanza contingibile e urgente, con la quale viene intimata la demolizione di una parte di manufatto pericolante, di proprietà indivisa, è legittimamente notificata a uno solo dei comproprietari, essendo tutti questi responsabili solidalmente" (cfr. T.A.R Piemonte Torino, sez. I, 24 novembre 2004, n. 3398).

V. Parimenti non persuade la censura relativa alla mancata comunicazione preventiva al Prefetto di cui all’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, in quanto questa non è in grado di inficiare la legittimità dell’adottato provvedimento contingibile ed urgente, essendo prevista "ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla (loro) attuazione". Il potere extra ordinem di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, tradizionalmente attribuito in capo al Sindaco, è un potere autonomo, di talché la comunicazione preventiva all’Autorità prefettizia, contemplata dalla su citata previsione normativa, non può essere considerata propedeutica all’esperimento di un’attività di controllo esterno o comunque di verifica dei presupposti legittimanti, quanto piuttosto, attese le ragioni di urgenza che ne connotano l’adozione, è intesa alla predisposizione dei mezzi idonei (forza pubblica) alla loro esecuzione e la cui utilizzazione compete appunto all’Autorità prefettizia. In conclusione, il difetto di comunicazione preventiva nei riguardi di quest’ultima non si traduce in un vizio di legittimità dell’atto avuto riguardo alla sua funzione nel contesto complessivo del procedimento, che, come detto, conduce all’adozione di un atto di autonoma competenza dell’Autorità sindacale.

Tanto premesso, il ricorso è del tutto infondato e pertanto va respinto.

VI. Fondato è invece il gravame integrativo proposto avverso l’atto sub h), ovvero la nota sindacale prot. 4447/4467 del 27.12.2010, con la quale il Comune di San Sossio Baronia ha respinto la richiesta di consolidamento del fabbricato. Persuade il Collegio, infatti, la censura di cui al primo motivo, con la quale si lamenta il difetto di competenza del Sindaco, in quanto l’istanza di consolidamento del fabbricato assume carattere propriamente edilizio e pertanto rientra, secondo i principi che informano le rispettive sfere d’azione degli organi politici e di quelli gestionali, nella competenza dei secondi. Invero, la concreta gestione della materia edilizia esorbita dall’ambito delle competenze del Sindaco, che è organo di indirizzo politico – amministrativo dell’ente, per essere correttamente ricondotta alla competenza della struttura burocratica dell’ente, e cioè a quella dei dirigenti – ove presenti nell’organigramma dell’Amministrazione – o comunque dei corrispondenti responsabili degli uffici e dei servizi (v. T.A.R Calabria Catanzaro, sez. I, 05 marzo 2011, n. 302). Né può ritenersi che l’istanza edificatoria possa essere attratta alla competenza sindacale siccome inerente ad un fabbricato interessato da previa ordinanza contingibile ed urgente, rientrante pacificamente nella competenza di tale organo, già solo per il fatto che il progettato intervento non appare in contrasto con detto provvedimento essendo anch’esso, oltre alla mera demolizione del fabbricato pericolante, astrattamente idoneo a salvaguardare la pubblica incolumità.

Tanto è sufficiente ai fini dell’accoglimento del gravame, atteso il carattere assorbente della censura in esame, di talché dell’atto impugnato va disposto l’annullamento.

VII. Sussistono giusti motivi, attesa la reciproca soccombenza, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1842/2010 e successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti da P.R., così decide:

– respinge il ricorso principale, come da motivazione;

– accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti ivi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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