Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-12-2011, n. 26506 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 43/07/08, depositata il 16.7.08, la CTR della Sardegna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cagliari 2 avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto l’opposizione proposta da M.C. nei confronti della cartella di pagamento relativa all’IRPEF per l’anno 1998, oltre sanzioni, interessi e accessori.

2. La CTR, invero, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure, riteneva acclarata la volontà della contribuente di definire la controversia mediante il condono, pure in mancanza della dichiarazione integrativa L. n. 289 del 2002, ex art. 8, avendo la medesima provveduto a versare, nei termini previsti, esattamente le somme necessarie per usufruire del condono.

3. Avverso la sentenza n. 43/07/08 hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, con il quale deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 8. L’intimata ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente.

Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

2. Passando, quindi, all’esame del merito, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 2.1. Rileva, invero, l’amministrazione che la norma suindicata prevede che le dichiarazioni, per i periodi di imposta per i quali i termini per la presentazione scadevano entro il 31.10.02, senza che fosse stato notificato al contribuente alcun avviso di accertamento, potevano essere integrate mediante il pagamento dei maggiori importi dovuti, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare in luogo di quella omessa. Ed entrambi i suddetti adempimenti (pagamento degli importi dovuti e presentazione della dichiarazione integrativa) andavano effettuati entro il termine di decadenza previsto dalla norma.

Per cui, a parere dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la M. presentato, pur avendo pagato i maggiori importi dovuti a titolo di imposta, la prescritta dichiarazione integrativa, l’omissione in parola – poichè riferita ad un adempimento imprescindibile per legge – aveva determinato l’inapplicabilità del condono, in conseguenza della violazione del disposto della L. n. 289 del 2002, art. 8. 3. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

3.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che – ai fini del perfezionamento del condono fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 8 – l’integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti il 31.10.02, debba essere effettuata mediante presentazione di una formale dichiarazione integrativa nei termini previsto dalla norma suindicata, non essendo, all’uopo, sufficiente il solo pagamento dei maggiori importi dovuti all’amministrazione finanziaria. Ed invero – come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riferimento al caso di tardiva presentazione della dichiarazione integrativa L. n. 289 del 2002, ex art. 8 (cfr. Cass. 5185/11) – detta norma sanziona con l’inefficacia della domanda di condono l’omessa presentazione della dichiarazione integrativa nel termine perentorio previsto dalla legge, ancorchè i maggiori importi dovuti siano stati, invece, tempestivamente versati dal contribuente. La presentazione di tale dichiarazione è, invero, finalizzata a consentire all’amministrazione la corretta determinazione della base imponibile, nonchè di stabilire l’esattezza degli importi versati dal contribuente ai fini del perfezionamento del condono.

3.2. Se tale, dunque, è la ratio della previsione normativa del duplice adempimento suindicato, è di chiara evidenza che il mancato compimento anche di uno solo di detti adempimenti nel termine prefissato dalla legge non può non comportare il mancato perfezionamento della fattispecie estintiva del debito tributario, per mancato perfezionamento del condono richiesto dal contribuente. E ciò, se è a dirsi con riferimento all’ipotesi – considerata da Cass. 5185/11 – della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa L. n. 289 del 2002, ex art. 8, vale, a fortiori, per il caso – ricorrente nella specie – di mancata, definitiva, presentazione di tale dichiarazione.

4. L’accoglimento della censura mossa all’impugnata sentenza ne comporta la cassazione.

5. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte nell’esercizio del potere di decisione nel merito, di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta il ricorso proposto da M.C. nel primo grado del processo.

5. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei due gradi del giudizio di merito. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’intimata rimasta soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;

compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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