T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 1377 Condono Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 21 luglio 1995 e ritualmente depositato il successivo 3 agosto, i sigg.ri D.L.A., C., F. e G. hanno impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, prot. n. 3628 del 19.5.95, con il quale il Sindaco di Amalfi ha disposto la sospensione della richiesta di autorizzazione per lavori di risanamento conservativo dell’ex cartiera "D.P." in Via Valle dei Mulini, in quanto "l’immobile in questione è soggetto a condono edilizio". I ricorrenti, dopo aver precisato in narrativa che il progetto è stato modificato più volte proprio al fine di assecondare le indicazioni dell’Amministrazione, hanno sollevato i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.n. 241/90. Vizio del procedimento, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di concludere il procedimento per tal via lasciato inadempiuto il relativo obbligo;

2) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità manifesta dell’azione della P.A., avendo la stessa Amministrazione invitato i ricorrenti a ripresentare il progetto modificato;

3) eccesso di potere per erroneità di presupposti e di motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti. Violazione degli artt. 31 e 48 della L. 47/85 e della L.r. 35/87, in quanto l’intervento edilizio progettato non avrebbe ad oggetto parti dell’immobile interessate dall’istanza di condono edilizio e quindi sarebbe perfettamente assentibile.

Hanno concluso invocando l’annullamento degli atti impugnati.

Il Comune di Amalfi non si è costituito ancorché ritualmente intimato.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità del provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Comune di Amalfi ha disposto la sospensione dell’esame dell’istanza di autorizzazione avanzata dal ricorrente per lavori di risanamento conservativo dell’ex cartiera "D.P." in Via Valle dei Mulini.

II. Il ricorso è infondato.

II.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la mancata attuazione dell’obbligo di definizione del procedimento amministrativo innescato dalla domanda edificatoria sopra detta, obbligo, come è noto, consacrato in termini generali dall’art. 2 della l.n. 241/90, assuntivamente violato. In senso contrario occorre osservare che, per costante giurisprudenza, le opere edilizie interessanti un manufatto edilizio edificato abusivamente ed oggetto di condono edilizio ripetono l’abusività da quest’ultimo di talché non possono essere assentite prima della favorevole definizione della domanda condonizia. In particolare, univocamente si ritiene, in sede pretoria, che "in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente" (cfr. T.A.R Campania Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010, n. 26787). Ne consegue che il provvedimento soprassessorio oggetto di gravame, stante l’inaccoglibilità della domanda edificatoria per le ragioni esposte nello stesso atto impugnato, non si traduce nella denunciata omissione dell’obbligo di provvedere sull’istanza, riflettendo la pregiudizialità logica oltre che giuridica della domanda di sanatoria presentata in relazione al medesimo immobile interessato dalla ulteriore istanza edificatoria.

Il motivo in esame è quindi da respingere.

II.2. Non persuade nemmeno il secondo mezzo, con il quale si sottolinea la pretesa contraddittorietà tra i precedenti provvedimenti interlocutori assunti dall’Amministrazione comunale sulla domanda edificatoria de qua e quella successiva oggetto di gravame, in quanto i primi, siccome intesi a provocare integrazioni documentali (nota prot. n. 4787 dell’11.7.1994) o adeguamenti progettuali alla luce di sopravvenienze normative (nota prot. n. 1611 dell’8.3.94), non consentono di configurare nemmeno in nuce alcun indirizzo favorevole dell’amministrazione sull’istanza a e pertanto non possono ingenerare alcun ragionevole affidamento in tal senso.

II.3. Infondato è infine il terzo mezzo, con il quale si assume che la domanda de qua non riguarderebbe parti del fabbricato interessate da istanze di condono, e ciò per la semplice ragione che tale circostanza non risulta in alcun modo comprovata dagli atti di causa, tant’è che parte ricorrente non si è nemmeno premurata di versare in atti la domanda di condono presentata in ordine all’immobile in oggetto ed alla quale fa riferimento l’amministrazione in seno all’atto impugnato.

Tanto premesso, il ricorso è da respingere siccome del tutto infondato.

III. Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2222/95, come in epigrafe proposto da D.L.A., D.L.C., D.L.F. e D.L.G., lo respinge, come da motivazione.

Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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