Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29108

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 18 novembre 2010, la Corte di appello di Napoli ha, per quel che qui interessa, confermato la sentenza emessa il 30 ottobre 2007 dal Tribunale di Nola, con al quale C. S. era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 600 di multa quale imputato di estorsione e detenzione e porto di arma.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando questioni già devolute e disattese in appello, lamenta che siano state utilizzate le dichiarazioni della parte offesa malgrado ne fosse prevedibile la successiva irreperibilità, e senza che quelle dichiarazioni fossero state sottoposte a rigorosa verifica in punto di attendibilità, mentre sarebbero state enfatizzate le parziali conferme provenienti dalle dichiarazioni rese dallo steso imputato.

Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata;

motivazione che il ricorrente ha totalmente omesso di sottoporre ad autonoma e argomentata confutazione. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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