Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29106

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G., tramite difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello dell’Aquila, datata 10/12.2.2010, di conferma della pregressa decisione del tribunale di Avezzano del 22.6.2004 che lo condannava per la ricettazione di un assegno provento di furto alla pena di mesi tre di reclusione e Euro 90 di multa, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle prove di reità. Il ricorso è chiaramente inammissibile: a fronte di una situazione di fatto pacifica – l’assegno rubato fu consegnato alla persona offesa dall’imputato a pagamento di alcune tende e l’imputato non ha inteso fornire la benchè minima spiegazione delle circostanze per le quali era venuto in possesso del titolo – i motivi di ricorso censurano in modo oltremodo generico la decisione, senza sfiorare le ragioni poste a base della decisione giudiziale, ma protestando per carenze di motivazione in modo tale che le ragioni difensive potrebbero considerarsi come un vero pass partout da utilizzare per la critica di qualsiasi dichiarazione giudiziale di colpevolezza, quanto a reati giudicati e ragioni giustificative della condanna.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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