Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 21-07-2011, n. 29281

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A F.G. è stata applicata dal Tribunale di Napoli la misura di prevenzione delle sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di Calvizzano, sua residenza, per la durata di tre anni. Egli, infatti, è stato ritenuto "organico" del clan mafioso denominato "Nuvoletta", quale incaricato del reinvestimento degli illeciti profitti del sodalizio.

L’impugnazione del difensore lamenta la violazione del principio di specialità, essendosi l’AG. valsa di elementi assunti anteriormente all’estradizione ma a questa procedura rimasti ignoti. Inoltre si duole dell’assenza di valutazione sull’attuale pericolosità del proposto.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè generico.

Esso, infatti, ripropone al giudice di legittimità gli stessi argomenti del gravame di appello, ma ignora le risposte ad essi rese dal giudice di seconde cure.

Già era stato rammentato che in materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall’art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione, sicchè la persona estradata in Italia può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna, come affermato dalle Sezioni Unite, 25 ottobre 2007, Gallo, CED Cass. Rv. 238657.

Così come già era stata giustificata l’attualità e la persistenza della pericolosità del F. (Decreto, pag. 6) con i mantenuti rapporti per nulla occasionali, con uomini dell’associazione delinquenziale, che gli consentirono di sottrarsi alla cattura, per rifugiarsi in Tenerife ove egli ha allocato ingenti ricchezze frutto dell’attività illecita.’ Nè giova richiamarsi alle valutazioni espresse in seno al processo penale a cui il proposto fu a suo tempo sottoposto, poichè tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale sussistono differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito ad una valutazione di pencolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato. Pertanto, gli esiti dei giudizi espressi nel contesto del processo ordinario non sono vincolanti per il giudice della prevenzione.

Queste ultime valutazioni, inoltre, aderiscono a criteri di ragionevolezza e di conducenza argomentativa, sottraendosi – pertanto – alla patologia processuale invocata dal ricorrente.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa per le Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *