Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 21-07-2011, n. 29279

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.P. ricorre personalmente avverso il decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Milano, lamentando la violazione del contraddittorio, non essendo stata avvertita – pur in presenza di espressa istanza – della domanda archiviativa esposta dal PM. Il Procuratore Generale, con requisitorie scritte, rileva l’inammissibilità dell’impugnazione poichè avanzata personalmente dalla persona interessata (è madre della persona offesa) e la mancata in atti dell’istanza di avviso della domanda del PM volta all’archiviazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui l’atto d’impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa per le Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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