T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 27-07-2011, n. 6715

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 279 del 22.3.2011 con cui Roma Capitale, ai fini dell’acquisizione, ha disposto la trascrizione del provvedimento nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e l’immissione nel possesso del bene ed ha ingiunto, ai sensi dell’art. 15 comma 3° l.r. n. 15/08, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro duemila/00;

Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Ritenuta infondata la censura con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’atto impugnato per erronea indicazione del destinatario;

Considerato, infatti, che l’errore asseritamente commesso (la ricorrente è stata indicata come "Società P.P.E.I. s.r.l." anziché, come avrebbe dovuto, "P.P.E.I. Society s.r.l."), per la sua natura ed entità, è assolutamente inidoneo ad incidere sull’esatta identificazione del destinatario del provvedimento impugnato;

Considerato, poi, che con un’ulteriore articolata censura la ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto gravato che non avrebbe atteso l’esito del procedimento scaturito dall’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01, presentata dalla ricorrente, non dispone l’acquisizione ma solo le attività ad essa consequenziali e riguarda un’area di 425 m.q. laddove il fondo della ricorrente sarebbe di soli 247 mq.;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame in quanto l’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01, a prescindere dalla riconducibilità del relativo oggetto agli abusi oggetto della determinazione dirigenziale di demolizione n. 296 del 27/02/09, risulta respinta con provvedimento del 24 luglio 2008 e, quindi, non inibisce l’attivazione del procedimento sanzionatorio;

Considerato, poi, che il provvedimento impugnato correttamente dispone i soli adempimenti consequenziali all’acquisizione in quanto la stessa si verifica automaticamente, secondo quanto previsto dall’art. 31 d.p.r. n. 380/01, per effetto dell’inottemperanza del responsabile all’ordinanza di demolizione;

Rilevato, altresì, che la prospettata estensione del fondo della ricorrente in misura inferiore a quella oggetto dell’acquisizione non pregiudica in alcun modo la posizione dell’interessata dovendo l’acquisizione stessa essere evidentemente limitata alla sola area di proprietà della stessa;

Considerato, infine, che le ulteriori censure proposte ed aventi ad oggetto la dedotta legittimità degli interventi edilizi anche in ragione dell’edificabilità del terreno e dell’inefficacia dei vincoli di P.R.G. sono da ritenersi in questa sede inammissibili ed irricevibili, perché riguardano il merito dell’ordinanza di demolizione n. 296 del 27/02/09 notificata sin dal 28/04/09 e, comunque, non espressamente impugnata in giudizio;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) RESPINGE il ricorso;

2) CONDANNA la ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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