Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 21-07-2011, n. 29278 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva annullata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 18.1.2011, con la quale veniva applicata nei confronti di C.A. la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., ravvisato dall’accusa nell’avere, quale titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche, consegnato l’11.3-2009 a L.C.E., funzionario esaminatore della Motorizzazione Civile di Palermo, una somma di denaro per indurlo a modificare la data di una seduta di esame e la qualificazione della stessa da prova teorica a prova pratica.

Il Tribunale escludeva in particolare la sussistenza a carico del C. di gravi indizi rilevando come dalle videoregistrazioni e dalle intercettazioni ambientali non fosse individuabile l’atto contrario ai doveri d’ufficio per il compimento del quale la somma sarebbe stata consegnata.

Il ricorrente deduce mancanza o illogicità della motivazione lamentando l’omessa considerazione dei riferimenti della conversazione intercettata alla sostituzione di prove teoriche con prove di guida.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’ordinanza impugnata motivava invero congruamente nel valutare il contenuto della conversazione intercettata, riferito alla "trasformazione delle teorie in guide", come indicativo di meri spostamenti nelle datazioni delle sedute rispettivamente dedicate alle prove teoriche ed a quelle pratiche di esame, non estranei al normale esercizio della discrezionalità del pubblico ufficiale;

argomentazione alla quale il ricorrente non oppone altro che un diversa lettura degli stessi elementi di prova nel dedurre da questi ultimi la possibile implicazione dell’omissione di passaggi procedurali con particolare riguardo alle nomine degli esaminatori.

Il ricorso non evidenzia dunque vizi logici rilevabili in questa sede, e deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *