Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 26770 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non ha resistito l’intimata, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 26.000 oltre interessi in proprio favore, in relazione all’eccessiva durata di un giudizio davanti alla Corte dei Conti, protrattosi per trentadue anni.

Con il motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato l’errato computo degli interessi legali, la cui decorrenza iniziale era stata stabilita a far tempo dal deposito del decreto impugnato, mentre invece avrebbe dovuto essere fissata alla data di presentazione della domanda.

Osserva il Collegio che la doglianza è fondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte (C. 04/1405, C. 03/2382).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto va cassato sul punto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari accertamenti in fatto, la Presidenza del Consiglio va condannata al pagamento in favore di S.L. degli interessi legali sulla somma di Euro 26.000, con decorrenza dalla domanda.

Le spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di S.L. degli interessi legali sulla somma di Euro 26.000, con decorrenza dalla domanda.

Condanna inoltre la stessa Presidenza al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, da distrarre in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari (avvocati Forte e Menga per il merito e Baldassini per la legittimità), che liquida rispettivamente in Euro 2.400, di cui Euro 1.800 per onorari e Euro 400 per diritti, e in Euro 450, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

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