Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 21-07-2011, n. 29277

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva annullata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 18.1.2011, con la quale veniva applicata nei confronti di N. S. la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., ravvisato dall’accusa nell’avere, quale titolare dell’agenzia di pratiche automobilistiche (OMISSIS), consegnato il 27 febbraio ed il 30 marzo del 2009 somme di denaro rispettivamente a L.C.E. e N.A., funzionali della Motorizzazione Civile di Palermo, per l’evasione di pratiche del genere di quelle sopra indicate.

Il Tribunale escludeva in particolare la sussistenza a carico del N. di gravi indizi rilevando come dalle videoregistrazioni e dalle intercettazioni ambientali relative agli episodi contestati non emergessero elementi sicuramente indicativi del collegamento della dazione delle somme con atti illeciti.

Il ricorrente deduce mancanza o illogicità della motivazione osservando che il contesto e le modalità delle dazioni e i contenuti delle conversazioni intercettate non consentirebbero di spiegare le condotte se non in quanto relative ad atti contrari ai doveri d’ufficio.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. Lo stesso invero ribadisce la diversa valutazione proposta dal ricorrente senza riferimenti specifici ad elementi di fatto trascurati dal Tribunale, al di fuori del generico richiamo al carattere disinvolto della condotta ed all’inconferente accenno alla mancanza di indicazioni delle conversazioni intercettate alla versione giustificativa dell’indagato, quest’ultima irrilevante nel percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata, fondato sull’assenza di dati a sostegno dell’ipotesi accusatoria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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