Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 26769 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Napoli aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 12.000 in suo favore, con riferimento ad un giudizio davanti alla Corte dei Conti protrattosi dal 21.10.1989 all’8.5.2007, la cui durata era stata ritenuta irragionevole nella misura di sei anni.

In particolare con i motivi di impugnazione V. ha lamentato l’errata quantificazione del periodo di durata irragionevole (primo motivo) e vizio di motivazione sul medesimo punto, oltre che sull’entità dell’indennizzo annualmente riconosciuto (secondo motivo).

Osserva il Collegio che il periodo di durata irragionevole è stato erroneamente apprezzato, poichè il giudizio si è protratto per 18 anni, mentre alla stregua dei parametri CEDU (dai quali, motivando, il giudice nazionale può discostarsi in termini di ragionevolezza, ipotesi non verificatasi nella specie) quello ragionevole va determinato nella misura di tre anni, e quindi in limiti molto distanti da quelli apprezzati dal giudice del merito.

Tuttavia, pur apparendo fondata per le ragioni indicate la censura prospettata con il primo motivo di impugnazione, il ricorso non può trovare accoglimento per l’entità dell’indennizzo liquidato, ammontante a Euro 12.000.

Pur considerando infatti irragionevole un periodo di quindici anni, l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo per ogni anno di eccessiva durata non risulta significativamente inferiore al parametro (non rigidamente vincolante, come detto) di commisurazione indicato dalla Corte di Giustizia Europea, ed è comunque inferiore a quello che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato, in sintonia con il contenuto delle decisioni della Corte di Giustizia, laddove si tratti di giudizi davanti al giudice contabile di durata superiore al decennio, per il quali viene ordinariamente riconosciuto un indennizzo pari ad Euro 500,00 per ogni anno di durata.

L’applicazione dei detti parametri comporterebbe infatti una liquidazione dell’indennizzo inferiore a quella riconosciuta, e ciò comporta che il ricorso non può essere accolto.

Il diverso orientamento adottato da questa Corte in tema di liquidazione dell’indennizzo in epoca successiva alla presentazione del ricorso in esame induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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