T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 27-07-2011, n. 6711

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In punto di fatto, dagli atti depositati in giudizio, risulta quanto segue:

a). la società ricorrente è una azienda agricola che si sviluppa per circa 130 ettari nel XIX Municipio del Comune di Roma, a nord ovest, in Tenuta Procoietto;

b). la stessa ha – dapprima – impugnato (con ricorso n. 8438/2006) la determinazione dirigenziale n. 199 del 2.2.2006 del Municipio XIX di demolizione delle opere abusivamente realizzate in Roma, via di S. Maria di Galeria, n. 212. In particolare, si tratta di due capannoni adibiti a ricovero animali e, in parte, magazzino;

c). il Tar, con ord. n. 5543/2006, ha accolto la domanda incidentale di sospensione;

d). la ricorrente ha presentato istanza n. 050029253 del 9.5.2005 volta a ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per le stesse opere oggetto del provvedimento di demolizione;

e). la PA ha emanato la DD. n. 1403 del 28.10.2009 di riezione dell’istanza, impugnata con il secondo ricorso in epigrafe (n. 1833/2010).

Nella prima impugnativa sono dedotti i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione DPR 380/2001 artt. 22, 31, 36; L. 443/2001 art. 1, c. 6, eccesso di potere; violazione erronea a falsa applicazione della normativa in materia edilizia e urbanistica, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, manifesta illogicità, ingiustizia manifesta, incongruenza e irrazionalità della motivazione, illegittimità derivata; (si sostiene che c’è stata una non completa istruttoria; il tecnico incaricato infatti aveva presentato la SUPERDIA; dunque sono maturati i tempi per il silenzio assenso).

Il Comune si è costituito con nota in data 27.6.2011.

Successivamente, entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti.

Con il secondo ricorso – n. 1833 del 2010 – è stata, poi, impugnata la Determinazione dirigenziale n. 1403 del 28.10.2009 del Comune di Roma di reiezione del permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001.

La seconda impugnativa è affidata ai seguenti motivi di diritto:

1)Violazione e falsa applicazione DPR 380/2001 artt. 22, 31, 36; L. 443/2001 art. 1, c. 6, eccesso di potere; violazione erronea a falsa applicazione della normativa in materia edilizia e urbanistica, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, manifesta illogicità, ingiustizia manifesta, incongruenza e irrazionalità della motivazione, illegittimità derivata.

Tanto premesso, in via preliminare, deve procedersi alla riunione delle predette impugnative, ex art. 70 del Codice del processo amministrativo, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e procedimentale.

I). In ordine al primo ricorso – n. 8438/2006 – il Collegio rileva la sua improcedibilità per difetto di interesse (come, peraltro, sostenuto da controparte, in data 17.6.2011).

In particolare, dagli atti di causa risulta che la parte ricorrente – in data 5.7.2004 – ha presentato al Comune di Roma la Super DIA ai sensi della L. 443/2001 per la ristrutturazione di due diversi fabbricati rurali che insistono sul detto terreno agricolo; poi – in data 9.5.2005 – ha presentato richiesta di permesso di costruire ex art. 36 DPR 380/2001; tuttavia, trattasi di richiesta attinente ad un’opera preesistente.

Per le ragioni che si esporrano in seguito, in relazione al secondo ricorso, la predetta preesistenza non è provata (come chiarito in replica dal Comune, anche con la memoria in data 15.6.2011). Né la parte ha diversamente dimostrato in ricorso.

Con il provvedimento n. 72563 del 26.11.2004 il Dipartimento IX ordinava di non effettuare le previste trasformazioni per il contrasto degli interventi edilizi proposti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Inoltre, con la Determinazione dirigenziale n. 1403 del 28.10.2009 il Comune di Roma ha rigettato il permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001.

Dunque il provvedimento di demolizione n. 199 del 2006 risulta superato dall’intervenuto predetto provvedimento del 28.10.2009.

II). Passando alla seconda impugnativa la stessa è infondata nel merito.

In proposito:

a). è stata rilevata la mancata dimostrazione da parte della ricorrente della legittimità delle preesistenze in quanto gli atti che intenderebbero documentarla (atto notorio e atto d’obbligo) sono contraddittori tra loro, né la preesistenza trova riscontro nei quattro successivi nuovi tipi degli elaborati grafici presentati;

b). nell’elaborato a corredo della domanda originaria viene chiesta la sanatoria di due capannoni risultanti dalla trasformazione di due tettoie che a loro volta costituiscono lo stato ante operam di una successiva trasformazione contraddetta a sua volta dalla documentazione fotografica allegata; inoltre sono state accertate delle discordanze grafiche in ordine alle altezze relative alle sezioni dei due manufatti.

In conclusione, previa riunione, il primo ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;il secondo ricorso è respinto perché infondato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Riunisce – ex art. 70 del CPA – i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 8438/2006;

Respinge il ricorso n. 1833/2010;

Compensa tra le parti le spese dei giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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