Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 21-07-2011, n. 29274

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva annullata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 18.1.2011, con la quale veniva applicata nei confronti di D.S. la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. ravvisato dall’accusa nell’avere, quale titolare dell’agenzia di pratiche automobilistiche Sport Cars, consegnato l’11 febbraio, il 9 marzo ed il 22 aprile del 2009 somme di denaro a N.A., funzionario esaminatore della Motorizzazione Civile di Palermo, per l’evasione di pratiche del genere di quelle sopra indicate.

Il Tribunale escludeva in particolare la sussistenza a carico del Domino di gravi indizi in ordine al collegamento della dazione delle somme con atti contrari ai doveri d’ufficio ed alla conseguente configurabilità dell’ipotesi di corruzione propria piuttosto che di quella di corruzione impropria, la quale ultima non consentiva l’applicazione della misura.

Il ricorrente deduce mancanza o illogicità della motivazione osservando che in quest’ultima non si considerava come la conversazione intercettata il 9.3.2009 evidenziasse l’illecita retrodatazione di un atto.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’ordinanza impugnata è invero corredata da adeguata motivazione in ordine alla possibilità logica che il N. accettasse indifferenziatamente denaro per atti conformi o contrari all’ufficio ed al carattere non necessariamente significativo in quest’ultimo senso delle conversazioni intercettate. Ed a queste coerenti conclusioni il ricorrente oppone unicamente una diversa lettura degli stessi elementi di prova, laddove inferisce, dal riferimento della conversazione del 9.3.2002 alla presenza del N. in ufficio in un determinato giorno della settimana, la possibile implicazione del rapporto della dazione della somma con un’attività contraria ai doveri d’ufficio.

Il ricorso non evidenzia dunque vizi logici rilevabili in questa sede, e deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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