T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 27-07-2011, n. 6710

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale n. 728 del 31.3.2011, notificata in data 18.5.2011, il Comune di Roma ha ordinato al ricorrente l’acquisizione di diritto delle aree site in Via di Casal Boccone n. 256.

Il presupposto del provvedimento è la determinazione dirigenziale n. 2402 del 27.10.2010 di demolizione di un manufatto delle dimensioni di mq 105,70.

L’atto n. 728/2011 è stato impugnato con il presente ricorso che è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione di legge ed eccesso di potere.

In data 14.7.2011 si è costituita controparte.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In proposito da tutti gli atti depositati in giudizio risulta che:

a). la presupposta ordinanza di demolizione è stata impugnata con precedente ricorso respinto con sentenza del Tar n. 1795/2011;

b). l’atto di acquisizione delle aree ha natura meramente dichiarativa dell’effetto prodottosi ope legis all’esito dell’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione presupposto.

Come noto, nel sistema disciplinato dall’art. 7, l. 28 febbraio 1985 n. 47, l’acquisizione al patrimonio del comune del bene abusivamente realizzato, e delle aree di sedime e circostanti, opera automaticamente, verificandosi di diritto al compimento del 90 giorno decorrente dalla notifica dell’ingiunzione di demolizione non ottemperata, e non richiede l’adozione di alcuna preliminare determinazione inerente l’esercizio di una scelta da parte del Comune sull’applicabilità della stessa più grave misura acquisitiva, rispetto alla semplice demolizione del manufatto abusivo (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12 aprile 2002, n. 3160).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

– Rigetta il ricorso in epigrafe;

– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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