Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 26766

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Pennacchi C. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Perugia aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, in relazione all’eccessiva durata di un giudizio civile.

Detto giudizio era stato iniziato il 16.12.1994, era stato definito in primo grado il 4.2.2002 ed era ancora pendente in grado di appello, e la motivazione di rigetto era stata incentrata sul fatto che l’istante aveva "del tutto inassolto all’onere di allegare compiutamente l’esistenza del supposto danno non patrimoniale".

Tale esito, come già anticipato, è stata censurato dalla ricorrente, che in particolare con i motivi di impugnazione ha denunciato violazione di legge, sotto il duplice aspetto dell’inosservanza dei parametri adottati sul punto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (primo motivo) e dell’equiparazione, anche sotto il profilo probatorio, delle persone giuridiche alle persone fisiche per quanto concerne il diritto all’indennizzo per l’eccessiva durata del processo (secondo motivo).

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., l’epoca vigente poichè, proposto contro decreto pubblicato nell’aprile 2008, non risulta corredato dei prescritti quesiti di diritto.

Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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