Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 21-07-2011, n. 29273 Falsità ideologica in atti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva annullata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 18.1.2011, con la quale veniva applicata nei confronti di V.G. la misura cautelare degli arresti domiciliari per il concorso nel reato di cui all’art. 479 cod. pen,, ravvisato dall’accusa nell’avere, quale titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche, istigato L.C.E., funzionario esaminatore della Motorizzazione Civile di Palermo, ad attestare falsamente, in un verbale di esame di teoria per il conseguimento della patente di guida in data 4.3.2009 l’assenza del candidato A.W.D., in modo da consentire allo stesso di iscriversi ad altro esame nel termine di trenta giorni.

La sussistenza dei gravi indizi a carico del V. era esclusa osservandosi che dalla rappresentazione dell’episodio data dalle riprese videoregistrate e dall’intercettazione ambientale non risultava alcun elemento indiziante in ordine all’ipotizzata condotta istigatoria dell’indagato.

Il ricorrente deduce mancanza o illogicità della motivazione rilevando come nella stessa non si fosse tenuto conto di contenuti della conversazione intercettata riferibili all’essere stata l’operazione concordata con il V..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’ordinanza impugnata motiva coerentemente nel desumere dalla videoregistrazione intercettata il solo elemento certo della presenza del V. nel luogo in cui si svolgeva l’esame e nel valutare il dato come non necessariamente significativo di una pressione psicologica dell’indagato sul L.C.; corroborando peraltro tale conclusione con la circostanza del non avere quest’ultimo indicato il V. fra i diversi titolari di autoscuole del palermitano che gli avevano corrisposto denaro al fine di agevolare gli esami di guida e con il richiamo alla possibilità che il L.C. avesse agito spontaneamente nell’ambito di un sistema complessivamente caratterizzato dallo sviamento dal pubblico interesse.

A fronte di ciò, l’argomentazione del ricorrente è fondata unicamente su una diversa lettura delle stesse risultanze nel dedurre dalla conversazione intercettata, nel passaggio in cui il L.C. disponeva che all’esito dell’esame il candidato fosse registrato come assente ed a tale scopo ne chiedeva il nome ad altra persona, peraltro identificata non nei V. ma in una dipendente di quest’ultimo anch’essa presente, la possibile implicazione di un pregresso accordo con l’indagato.

Il ricorso non evidenzia dunque vizi logici rilevabili in questa sede, e deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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