T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 27-07-2011, n. 6709

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna la nota GDAP 018573011 del 10.5.2011, notificata il successivo 18 maggio 2011, con cui il Ministero della Giustizia ha rigettato l’istanza di trasferimento ex art. 33 comma 5° l. n. 104/92 presentata dal predetto per assistere i genitori entrambi invalidi.

In proposito, deduce i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione L. 104/1992; 183/2010; 241/1990; art. 2 Cost.; altri parametri costituzionali (artt. 30/35); eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore nei presupposti, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione delle norme sul giusto procedimento, illogicità della motivazione, violazione del principio dell’onus probandi.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La Sezione (cfr., sent. N. 5581/2011) ha già affermato i seguenti principi:

a). non è più necessario il requisito della continuità dell’assistenza in quanto espunto dalla disposizione (art. 33, comma 5, L. 104/1992) a seguito della modifica legislativa di cui alla L. 183/2010;

b). tale opzione ermeneutica risulta confermata dalla Circolare n. 13/2010 del Ministero della Funzione Pubblica;

c). l’immediata applicabilità dell’art. 33 l. n. 104/92, nel testo attualmente vigente, al personale delle Forze Armate è imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo potendosi, in caso contrario, ipotizzare un’ingiustificata disparità di trattamento dei disabili che risultano parenti del personale delle Forze Armate stesse.

In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

La peculiarità e la novità della questione giuridica oggetto di causa giustificano, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/2010 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) Dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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