Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29128

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.S. e B.V. – la prima quale socia e legale rappresentante dell’agenzia di distribuzione di stampa "Fucci Carmine & Figli s.n.c." ed il secondo quale amministratore di fatto – sono stati tratti agli arresti domiciliari per una serie di estorsioni compiute ai danni dei titolari di alcuni dei 193 punti vendita presenti nella provincia di Taranto da essi riforniti di giornali, periodici, pubblicazioni e stampe di varia specie. In particolare ad essi si contesta di aver assunto – approfittando della sostanziale situazione di monopolio di fatto nell’intera provincia – una serie di comportamenti prevaricatori ai danni di vari rivenditori, rendendo loro oltremodo difficile continuare a lavorare; il tutto per ottenere il vantaggio patrimoniale di lucrare sulla gestione dell’invenduto e conseguire un profitto maggiore di quello legittimamente spettante per il servizio reso.

Con ordinanza del 15-17 febbraio 2011, il Tribunale del riesame di Taranto ha rigettato le istante di riesame proposte dagli imputati, confermando l’ordinanza impositiva della misura cautelare ed anzi aggiungendo, fra le rilevate esigenze cautelari, anche il pericolo di inquinamento probatorio.

Contro la citata ordinanza, gli imputati hanno congiuntamente proposto ricorso, allegando sei motivi.

Con successiva dichiarazione pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2011, gli imputati hanno rinunziato al ricorso.

Tale circostanza rende inammissibile il ricorso medesimo. Potendosi ravvisare profili di colpa nella presentazione del ricorso poi rinunziato, i ricorrenti vanno condannati al pagamento di un’ammenda a favore della Cassa delle ammende oltre che a quello delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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