T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 27-07-2011, n. 6708

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con ricorso notificato alle resistenti amministrazioni in data 19 maggio 2011 e depositato il successivo 23 maggio, i ricorrenti chiedono l’esecuzione della sentenza in epigrafe non sospesa dal Consiglio di Stato e con la quale il TAR ha riconosciuto loro il diritto al pagamento dell’indennità meccanografica sulla base delle schede di rilevazione per il periodo dal 5 dicembre 2004 al 5dicembre 2009, e fino alle date di cessazione a fianco di ognuno indicate per i ricorrenti Alfano Antonio e Camilli Alessandro maggiorate dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria solo qualora li superi alla stregua dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e s.m.i..

Chiedono pertanto di assegnare un termine di trenta giorni affinchè l’Amministrazione ottemperi o in caso contrario la nomina di un commissario ad acta.

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

3. Alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata.

4. Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va ordinato al Ministero della Giustizia – DAP di provvedere a quanto dalla sentenza in epigrafe statuito entro sessanta (60) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene sin d’ora nominato un commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria o di un funzionario suo sostituto che dovrà provvedere all’esecuzione entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo.

5. Avendo l’Amministrazione rappresentato che ha avviato le attività per ottemperare alla sentenza in epigrafe al Collegio appaiono giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero della Giustizia – DAP di provvedere a quanto dalla sentenza in epigrafe statuito entro sessanta (60) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inadempienza nomina quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria o di un funzionario suo sostituto che dovrà provvedere all’esecuzione entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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