Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29127

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli ha negato a V.M. la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari ed il Tribunale del riesame partenopeo, con ordinanza del 14 marzo 2011, rigettava l’appello dell’imputato avverso il diniego della cessazione del regime cautelare.

Contro tale determinazione, il V. propone ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo, che l’ordinanza non sarebbe adeguatamente motivata in relazione al giudizio prognostico di reiterazione del reato e, comunque, non tiene conto del tempo trascorso dalla commissione del fatto.

Il ricorso è inammissibile.

Giova infatti ricordare che, nel caso in esame, non si tratta della applicazione ex novo di una misura cautelare, ma del semplice diniego dell’affievolimento di quella già applicata. La misura in esame, quindi, trova la propria giustificazione nell’ordinanza applicativa e non in quella oggi impugnata. Correlativamente, il provvedimento sotto esame non deve ripercorrere e verificare nuovamente il percorso argomentativo posto a fondamento dell’applicazione iniziale della misura cautelare, ma deve limitarsi alla semplice verifica della sussistenza (o insussistenza) di circostanze sopravvenute che giustifichino la revisione dell’originaria statuizione.

Sul punto il Tribunale del riesame così motiva: "non sono stati indicati elementi concreti per dimostrare il mutamento delle esigenze cautelari; la difesa ha fatto riferimento solo a circostanze già valutate o, comunque, sostanzialmente irrilevanti".

Deve quindi affermarsi la completezza e la correttezza logica del ragionamento del giudice di merito.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali ed a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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