T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 27-07-2011, n. 6707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 201 dell’08/02/2011 con cui Roma Capitale, in conseguenza dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 1594 del 06/10/10, ha ordinato la demolizione d’ufficio ed in danno dell’opera ivi indicata e consistente nella realizzazione di un ampliamento in muratura di mt. 2,00 x 1,30 destinato a bagno;

Motivi della decisione

il ricorso è inammissibile in quanto le censure in questa sede proposte avverso la legittimità della misura demolitoria avrebbero dovuto essere formulate nei confronti dell’ordinanza di demolizione n. 1594 del 06/10/10, notificata il 06/12/10, la cui inottemperanza giustifica la demolizione d’ufficio e la cui inoppugnabilità preclude la tutela del bene della vita posto dal ricorrente a fondamento dell’odierna domanda caducatoria;

Considerato, in ogni caso, che anche nel merito il ricorso è infondato;

Ritenuta, in particolare, inaccoglibile la prima censura con cui è stata dedotta la realizzazione del manufatto in epoca antecedente all’entrata in vigore della l. r. n. 15/08, richiamata nel provvedimento impugnato, e, comunque, la mancata applicazione della sanzione pecuniaria;

Considerato, infatti, che l’intervento realizzato (ampliamento di superficie abitativa destinato a bagno) deve essere qualificato come "ristrutturazione edilizia" e, ai sensi degli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01, avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire con conseguente legittimità, secondo quanto previsto dall’art. 33 del medesimo testo normativo, della sanzione demolitoria applicata con il provvedimento impugnato ed inconfigurabilità della lamentata applicazione retroattiva della norma sanzionatoria;

Rilevato, altresì, che la pendenza del procedimento penale non influisce sullo svolgimento del procedimento amministrativo sanzionatorio;

Considerato che l’invocata applicazione della sanzione pecuniaria deve ritenersi nella fattispecie esclusa dall’inesistenza del presupposto a tal fine richiesto dall’art. 33 d.p.r. n. 380/01, ovvero il pregiudizio per la parte conforme;

Considerato che tale pregiudizio non è stato comprovato in maniera alcuna dal ricorrente ed, anzi, risulta smentito dalla natura dell’opera realizzata (trattasi di mero ampliamento di pochi metri quadrati);

Ritenuta, infine, infondata la seconda censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto impugnato;

Considerato, infatti, che il provvedimento di demolizione, costituendo esplicazione di potestà vincolata, risulta congruamente motivato – come è avvenuto nella fattispecie – con la descrizione delle opere realizzate e il richiamo all’abusività delle stesse senza necessità di alcun riferimento ad un interesse pubblico ulteriore (Cons. Stato sez. V n. 2497/11);

Considerato che la prospettata mancata realizzazione della copertura del manufatto, oltre che smentita dagli accertamenti effettuati dal Comune, risulta, comunque, ininfluente ai fini della qualificazione dell’abuso;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto,

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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