Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29126

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza del 29 marzo 2011, su appello del p.m., ha annullato l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di La Spezia con cui veniva sostituita la misura cautelare della custodia in carcere cui era sottoposto il C. con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Avverso questa ordinanza di inasprimento del regime cautelare, l’imputato propone ricorso, sostenendo l’inadeguatezza della custodia in carcere, in quanto sproporzionata in eccesso rispetto alle effettive esigenze cautelari, avuto riguardo all’inesistenza di un pericolo di fuga, alla sua personalità e ad una serie di circostanze accessorie che varrebbero a colorare di minor disvalore la condotta contestata.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

In particolare, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è censurabile in sede di legittimità solo se non è sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. 30 luglio 1992, n. 2995).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di merito ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche.

Ed infatti il Tribunale del riesame ha posto in evidenza che "si è in presenza di un soggetto avvezzo a risolvere i contrasti interpersonali facendo ricorso all’intimidazione e alla violenza e che presumibilmente dispone di armi, ovvero che agevolmente potrebbe procurarsele, come non ha esitato a fare in passato; si è quindi in presenza di un consistente pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale".

Si deve quindi affermare la completezza e la correttezza logica del ragionamento del giudice di merito.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali ed a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *