T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 27-07-2011, n. 6706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che con istanza del 5 giugno 2011 parte ricorrente ha rappresentato che:

– in data 22 marzo 2011 è stata presentata al Comune di Pomezia istanza di riesame delle ordinanze n. 5/2011 e n. 7/2011;

– il Comune di Pomezia con ordinanza n. 14 del 10 maggio 2011 ha revocato l’ ordinanza n. 7/2011 e nel contempo con ordinanza n. 15, in pari data, ha ordinato la demolizione delle opere realizzate, a seguito di DIA, in sopraelevazione e ampliamento, lato proprietà B., per il mancato rispetto della distanza minima di mt. 10,00 tra pareti finestrate;

– il Comune di Pomezia con ordinanza n. 19 in data 8 giugno 2011, visto che con DIA di variante viene eliminato l’affaccio su proprietà B., ha revocato l’ ordinanza n. 15/2011;

– e che pertanto non ha più interesse alla coltivazione del gravame;

CONSIDERATO che, pertanto al Collegio non resta che dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

CONSIDERATO che quanto alle spese di lite esse possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *