Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29125 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 17 dicembre 2010, ha confermato il sequestro di ingenti somme disposto – sia ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, sia come avente ad oggetto il corpo di reato – nell’ambito di una vasta operazione volta a contrastare un traffico di denaro di presumibile provenienza illecita verso la Repubblica Popolare Cinese, realizzato mediante l’effettuazione di numerosissime piccole rimesse frazionate, tutte dello stesso importo ed a favore del medesimo beneficiario, tramite sistemi di money transfer.

C.M., titolare di un money center ove erano effettuate le rimesse all’estero, propone ricorso per l’annullamento dell’ordinanza, allegando – quale unico motivo – l’insussistenza del fumus delicti. In particolare, sottolinea che dalla considerevole entità delle somme trasferite mediante le rimesse effettuate dai suoi clienti – tutte di importo inferiore ad Euro 2.000,00 – non può automaticamente dedursi la provenienza non giustificabile delle stesse e che, comunque, non vi è alcuna prova della conoscenza, da parte sua, dell’eventuale riconducibilità di tale denaro ad un’attività delittuosa, quald’evasione fiscale, il contrabbando o lo sfruttamento di mano d’opera clandestina.

Il ricorso è inammissibile in quanto contiene una censura che appartiene interamente al merito del giudizio. Infatti, l’apprezzamento della valenza probatoria di una serie di elementi indiziar riscontrati a carico della ricorrente è riservato in via esclusiva al giudice del merito e non può costituire oggetto di verifica da parte del giudice di legittimità.

In particolare, in materia di misure cautelari reali, l’art. 325 c.p.p. circoscrive i motivi di ricorso per cassazione solamente alla violazione di legge. Le censure innanzi riferite non integrano alcuna ipotesi di violazione di legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ravvisandosi profili di colpa nell’inammissibilità del ricorso, la ricorrente va condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria, oltre che a quello delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *