T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 27-07-2011, n. 6705

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con il ricorso in esame parte ricorrente, in atto cittadino del Bangladesh, impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, oppostogli con la dicitura che il passaporto n. A0657348 risulta manomesso a pag. 3;

RILEVATO che avverso tale diniego il ricorrente oppone il difetto di motivazione, dal momento che non sarebbe possibile in alcun modo ricavare dal provvedimento in base a quali elementi l’Amministrazione abbia dedotto che il documento è manomesso, con particolare riferimento alla pagina 3;

AVUTO riguardo alla memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente e dalla quale testualmente risulta che: "In fase istruttoria…sorgevano dubbi sulla foto impressa alla pagina n. 3 del predetto documento. Pertanto il passaporto in essere è stato sottoposto al controllo utilizzando anche l’apparato ai raggi ultravioletti "Waldmann" in dotazione di questa Rappresentanza Diplomatica. Si evidenziava che entrambe le firme di continuità tra la foto e la predetta pagina presentavano una palese anomalia dovuta a che, una parte della firma originale fosse sottostante la foto e l’altra metà della firma manomessa sopra la foto, ritenuta alterata….";

CONSIDERATO che pertanto il difetto di motivazione appare smentito in fatto e che, comunque non appare condivisibile alla luce della giurisprudenza della sezione che pone in evidenza la vincolatezza del provvedimento di diniego di visto (TAR Lazio, sezione I quater, 10 marzo 2011, n. 3080 e la giurisprudenza ivi citata del medesimo Tribunale: sezione I ter, 9 settembre 2009, n. 8425);

CONSIDERATO che pertanto il provvedimento impugnato va trovato scevro dalle dedotte censure;

RITENUTO che pertanto il ricorso va respinto;

CONSIDERATO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna H.R. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 750,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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