Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29124 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 17 dicembre 2010, ha confermato il sequestro disposto, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, nell’ambito di una vasta operazione volta a contrastare un traffico di denaro di presumibile provenienza illecita verso la Repubblica Popolare Cinese, realizzato mediante l’effettuazione di numerosissime piccole rimesse frazionate, tutte dello stesso importo ed a favore del medesimo beneficiario, tramite sistemi di money transfer.

Nel corso delle operazioni, venivano sottoposte a sequestro – fra l’altro – anche le somme trovate addosso a Z.Q.C. (Euro 20.000,00) ed a L.Y. (Euro 101.500,00) mentre erano all’interno di un money center.

Entrambi hanno proposto ricorso, separatamente ma con comunanza di accenti, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il primo censura il provvedimento per carenza di motivazione in ordine alla natura fiduciaria della detenzione delle somme in questione. Osserva infatti che, escluso allo stato il suo coinvolgimento nella veste di indagato, l’unico titolo per il quale il sequestro potrebbe ritenersi giustificato è che si ritenga che quel denaro fosse nella sostanziale disponibilità di tale C. M., titolare di un money center mediante cui venivano effettuate le rimesse all’estero; e che, sul punto, l’ordinanza impugnata è invece molto generica e contiene una motivazione solo apparente.

Allo stesso modo, L.Y. si duole della mancanza di motivazione in ordine al suo ruolo di soggetto interposto nell’intestazione di patrimoni illeciti.

I ricorsi sono fondati ed il provvedimento deve essere annullato con rinvio.

Esaminando la posizione della L.Y., il provvedimento impugnato premette che il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies prevede la confiscabilità del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulti titolare anche per interposta persona. Prosegue dunque concludendo che si tratta di "uno strumento col quale si sono volute intaccare le grandi ricchezze illecitamente accumulate anche per interposta persona" e che quindi "la qualità di soggetto allo stato non indagato ha pertanto poco rilievo".

La premessa del ragionamento decisorio è corretta, ma la conclusione è incompleta. Infatti, la circostanza che il sequestro possa attuarsi tanto nei confronti dell’indagato quanto nei confronti di un soggetto interposto, non esime il giudice dal dover verificare se in concreto ricorrano in capo al sequestratario l’una o l’altra qualità. In particolare, una volta escluso che la L.Y. fosse essa stessa direttamente indagata, il tribunale avrebbe dovuto accertare quantomeno che costei effettivamente detenesse il denaro sequestrato per conto dell’indagata C.M.. Questo accertamento, invece, è del tutto assente. Il provvedimento impugnato si limita ad affermare che la circostanza che la ricorrente non sia indagata è irrilevante, ma non si pone il problema di ricostruire un quadro indiziario che consenta di affermare che il denaro trovatole addosso le fosse stato fiduciariamente consegnato da qualcuno degli indagati.

Tale accertamento era invece indispensabile, in quanto relativo all’unico elemento che – in alternativa al coinvolgimento diretto della L.Y. nella commissione dei reati – poteva giustificare l’adozione del provvedimento di sequestro.

Peraltro, si tratta di un accertamento tanto più necessario ove si consideri che – per quel che risulta in questa sede – l’unico elemento a carico della L.Y. è alquanto labile, in quanto consiste nell’essersi casualmente trovata all’interno dei locali del money center della C.M. nel momento in cui le forze dell’ordine accedevano per effettuare il sequestro.

La motivazione è dunque mancante e il provvedimento deve essere annullato con rinvio al giudice di merito per vagliare la posizione della ricorrente alla luce di quanto sopra osservato.

Si perviene ad identiche conclusioni anche per quanto riguarda la posizione dell’altro ricorrente, in merito al quale nel provvedimento impugnato si legge semplicemente "analoghe considerazioni valgono anche per Z.Q.C.". La disanima degli elementi a suo carico è effettuata mediante l’integrale relatio a quanto già considerato per la L.Y. e dunque presenta il medesimo vizio. Del resto, proprio la circostanza che il provvedimento impugnato contenga una motivazione talmente generica da poter essere adattata ad entrambi i ricorrenti dimostra l’incompletezza dell’accertamento compiuto.

P.Q.M.

annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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