T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 27-07-2011, n. 6703

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato;

ATTESO che con esso parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale l’Amministrazione comunale di Vetralla le ha ingiunto la demolizione ed il ripristino della pendenza delle falde del tetto di due villini bifamiliari e di uno quadrifamiliare per i quali è stato rilasciato permesso a costruire n. 7064 del 7 febbraio 2007;

CONSIDERATO che avverso tale provvedimento l’interessata propone:

1. eccesso di potere: lamenta che l’Ente dopo avere rilevato la parziale difformità delle falde del tetto ha sospeso i lavori e con la medesima ordinanza l’ha "invitata" a presentare una variante progettuale che preveda un più scrupoloso rispetto delle vigenti leggi, senza però dare alcun termine di esecuzione e di adempimento; l’ordinanza in esame si presenta pertanto del tutto contraddittoria rispetto alla precedente di sospensione dei lavori;

2. violazione di legge: con norma sopravvenuta di cui all’art. 5 del d..l. 13 maggio 2011, n. 70 – che ha inserito nell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2011 un comma 2 ter – il legislatore ha stabilito che "non si ha difformità del titolo abilitativo in presenza delle violazione di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali" e nel caso in esame come risulta da perizia di parte la parziale difformità della pendenza del tetto rientra nel 2% posto che l’incremento di cubatura pari a mc. 41,34 rappresenta molto meno della percentuale in vigore dal momento che la cubatura complessiva è di mc. 3532,80 e che il 2% di essa è pari a 70,56 mc.;

RILEVATO in fatto che la società ricorrente ha in ricorso affermato di avere in costruzione "un complesso immobiliare costituito da due villini trifamiliari ed un villino quadrifamiliare", mentre produce il frontespizio del progetto per la "realizzazione di un complesso residenziale di due villini bifamiliari ed una quadrifamiliare";

RILEVATO che, ancorché possa ritenersi in base ai generali principi sull’efficacia temporale dei decreti legge che la disposizione invocata di cui all’art. 5 del d.l. n. 70/2011 sia da ritenersi immediatamente in vigore e quindi applicabile anche alla fattispecie in esame, tuttavia essa non appare utile a disciplinare la fattispecie in questione;

RILEVATO infatti che la discrasia nella esposizione dei fatti rispetto alla documentazione proposta non consente al giudicante di ricavare senz’altro a quale degli immobili sia riferibile la cubatura di mc. 3532,80, perché non è dato sapere quando equale dei villini bifamiliari sia diventato "trifamiliare", posto che la perizia di parte ricorrente riferisce a questa tipologia la difformità della cubatura; e considerato pertanto che non è dato ricavare con certezza se la maggiore cubatura di mc. 41,34 sia riferita ad un manufatto validamente abilitato per cui effettivamente essa rappresenta meno del 2% oppure se si riferisca ad un’opera già ampliata sine titulo;

RILEVATO che pertanto la censura va respinta e che nelle superiori considerazioni appare tutt’altro che contraddittorio l’operato del Comune che ha invitato parte ricorrente a presentare una variante, posta la difformità dell’opera dal permesso a costruire per la realizzazione di due "villini bifamiliari" ed uno "quadrifamiliare", sicché va respinta anche la prima di esse;

CONSIDERATO che il ricorso, pertanto, non appare meritevole di accoglimento;

RITENUTO che non vi è luogo a provvedere in assenza di costituzione dell’amministrazione comunale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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