Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29123 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- B.J. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 9/11.3.2011 del tribunale di Firenze che, in sede di riesame, confermava la pregressa ordinanza del gip del tribunale di Livorno che disponeva la di lui custodia cautelare per il delitto di rapina aggravata, per essere stata commessa con persona, il di lui fratello B.M., riunita, e con l’arma di un coltello, ai danni di M.F. al fine di impossessarsi delle chiavi della Fiat Panda in possesso della persona offesa. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito all’origine del fatto di reato vi sarebbe stato un debito del fidanzato della persona offesa nei confronti del B. J. per l’omesso pagamento di una fornitura di cocaina, da qui l’ingiunzione del prevenuto alla M. di soddisfarlo, il debito, la vendita, reale o simulata, dell’autovettura alla madre dell’indagato, la sottrazione della macchina all’indagato, che ne era venuto in possesso, da parte della ragazza che utilizzava per l’occasione il secondo mazzo di chiavi che aveva trattenuto,e di seguito, ed a conclusione della vicenda, la condotta violenta costitutiva del delitto contestato al prevenuto che veniva così in possesso delle seconde chiavi e quindi, in via definitiva, della macchina.

-2- I motivi del ricorso propongono una versione alternativa dei fatti, facendo perno sulla dichiarazione, ritenuta fantasiosa, della persona offesa che sarebbe a suo dire stata spossessata dalle prime chiavi e della autovettura in seguito ad un furto in casa da parte dell’indagato e denunciando un passaggio di proprietà della macchina tramite la falsificazione della propria firma e la sostituzione della sua persona con la madre dell’indagato al momento della stipula dell’atto.

-3- Il ricorso è inammissibile nella misura in cui svolge il tentativo di oltrepassare i rigidi steccati che segnalano il campo della legittimità, per condurre un discorso di merito alternativo a quello giudiziale, basato su circostanze per nulla verificate e verificabili dal giudice di legittimità, e senza denunciare criticamente di manifesta infondatezza la ricostruzione giudiziale.

Rileva il fatto che il ricorrente tace del tutto la circostanza del debito, per l’omesso pagamento dello stupefacente, contratto dal fidanzato della persona offesa o anche dalla stessa nei suoi confronti: il che depone, a prescindere da errori e falsità delle deposizioni della persona offesa, motivati dal tentativo di nascondere il patto illecito costituito dalla compravendita di cocaina, per l’illogicità del discorso giustificativo difensivo, una volta omesso nelle concatenazioni logiche a suo sostegno, un dato rilevante, idoneo a fornire una diversa lettura degli accadimenti.

-4- Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000 n. 69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Si provveda ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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