T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 27-07-2011, n. 6702

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la Determinazione dirigenziale n. 1120 del 16.5.2006, notificata il 31.5.2006, il Comune di Roma ha ordinato la demolizione di alcune opere abusive, puntualmente descritte.

L’atto è impugnato con il ricorso in epigrafe affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione art. 3, comma 1, lettera c), DPR 380/2001, come modificato dal D. leg.vo 301/2002; eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti, contraddittorietà manifesta; difetto di istruttoria; (sostiene che si tratta di un intervento di restauro risanamento conservativo e quindi non occorreva alcun permesso di costruire);

2) In subordine, violazione e falsa applicazione art. 3, comma 1, lettera c), DPR 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria; (in ogni caso l’intervento rientrerebbe in quelli di ristrutturazione edilizia leggera ex art. 3, 1, d), DPR 380/2001: che vi fa rientrare anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente);

3) Conseguente violazione e falsa applicazione art. 37 DPR 380/2001; eccesso di potere per errore dei presupposti e difetto di istruttoria; (ai sensi del citato art. 37 il Comune doveva applicare la sola sanzione pecuniaria);

4) In subordine, violazione e falsa applicazione art. 37, comma 4, DPR 380/2001 eccesso di potere per errore dei presupposti e difetto di istruttoria (infine, l’abuso può essere sanato con una DIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, DPR 380/2001).

In data 15.6.2011 la ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva e documentazione.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In particolare:

a). dagli atti istruttori depositati nel giudizio risulta che, effettivamente, trattasi di opere che si configurano come restauro, risanamento conservativo e che, dunque, non richiedevano alcun permesso a costruire;

b). anche nella sentenza n. 17495 del 2008 del Tribunale di Roma – di assoluzione dal reato ex art. 44, lett. b), del DPR 380/2001 perché il fatto non è previsto come reato – si legge che "tale condotta non rientra in quella sanzionata penalmente prevista dall’art. 10, c), del DPR 380/2001 (di ristrutturazione subordinata a permesso a costruire) bensì rientra in una delle ipotesi di cui all’art. 3, lett. d), del DPR 380/2001 assoggettate a denuncia di nuova opera perché non comportanti modifiche sostanziali della nuova opera rispetto al manufatto originario ricostruito";

c). in data 7.9.2006 la ricorrente ha presentato DIA ex art. 1, comma 6, L. 443/2001 ed ex art. 37 DPR 380/2001 in sanatoria. Anche nella relativa relazione tecnica asseverata emerge che "i lavori edilizi eseguiti sono da considerarsi come un intervento di restauro di tipo conservativo che non altera la distribuzione interna, ciò è palese poiché lo stato attuale è conforme allo stato di condono come risulta dall’accatastamento allegato, e l’aspetto esterno. Infatti, tutte le lavorazioni eseguite, visto ormai lo stato fatiscente ante operam del manufatto erano finalizzate a conservare e consolidare la struttura eliminando i pericoli di crollo incombenti ma lasciando, ad ogni modo, invariata sia la volumetria, che la sagoma e le destinazioni d’uso".

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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