Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29122

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- R.F., in custodia cautelare dal 27.1.2010 per i reati, in concorso con altre tre indagati, di rapina aggravata, lesioni, sequestro di persona, avanzava, in seguito all’emissione in data 27.5.2010 del decreto di giudizio immediato richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., e, in subordine richiesta di giudizio abbreviato semplice. Il P.M. si riservava di accordare il consenso al deposito della preannunciata memoria difensiva ed alla prova del risarcimento del danno alle persone offese. Allo stato, il gip fissava con decreto 9.7.2010, ai sensi dell’art. 458 c.p.p., comma 2, l’udienza del 7.10.2010 per il giudizio abbreviato, nel corso della quale il P.M. prestava il proprio consenso, da qui lo stralcio del procedimento nei confronti del solo R., la formazione di un autonomo fascicolo ed il rinvio all’udienza del 28.10.2010, nel corso della quale il gip con ordinanza rigettava la richiesta concordata di patteggiamento e trasmetteva gli atti al Presidente di sezione per nuova assegnazione. Il gip designato per la trattazione con decreto successivo in data 10.11.2010 fissava una nuova udienza per la celebrazione del giudizio abbreviato semplice.

-2- Il predetto imputato chiedeva, ai sensi dell’art. 303 c.p.p., comma 1 e comma 3 bis, lett. b, n. 2 la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di mesi sei decorrenti dal 27.5.2010, data del primo decreto di fissazione dell’udienza per il giudizio abbreviato, scaduti senza che fosse stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 442 c.p.p. il gip, prima con ordinanza 12.1.2011, il tribunale di Torino, in sede di appello, con ordinanza 23.3/30.3.2011 rigettavano l’istanza di scarcerazione, considerando quale dies a quo per la decorrenza del termine il decreto di fissazione dell’udienza emesso il 10.11.2010.

-3- Avverso quest’ultimo provvedimento ricorre per cassazione l’interessato e deduce quanto segue: con la richiesta di giudizio abbreviato semplice, sia pure subordinata alla richiesta di pena concordata, la fase delle indagini preliminari doveva ritenersi conclusa e quindi doveva ritenersi verificato il presupposto, e con esso la ratio della previsione di un minor termine di durata per la fase del giudizio di primo grado. Peraltro una volta richiesta l’applicazione della pena patteggiata ed una volta che il P.M. non ha prestato il consenso, questo lo si deve ritenere negato allo stato, con la conseguente piena esplicazione degli effetti conseguente alla fissazione dell’udienza per il giudizio abbreviato. Il che sarebbe confermato dal fatto che una volta che il giudice ha fissato una nuova udienza, del 28.10.2010, per deliberare sul pena concordata tra le parti, non condivisa per la ritenuta incongruità della pena, ha disposto la trasmissione del fascicolo, costituito solo dalla posizione del R. stralciata dalle altre posizioni relative ai concorrenti nel medesimo reato, al Presidente della Sezione per nuova assegnazione. Ne dovrebbe conseguire l’irrilevanza di un secondo decreto di fissazione della rinnovata udienza per dar luogo al giudizio abbreviato, da considerare una prosecuzione dell’udienza fissata con il primo decreto che ha costituito il primo abbrivio per il giudizio speciale.

-3- Il ricorso non è fondato e pertanto va respinto.

Va da sè che il D.L. 7 aprile 2000, n. 82 conv. dalla L. 5 giugno 2000, n. 144 ha introdotto la previsione di termini autonomi per la fase del giudizio abbreviato semplice (lett. b bis) originariamente compresa, insieme alle indagini ed all’udienza preliminare, all’interno del primo dei quattro segmenti temporali in cui è diviso il procedimento penale ( art. 303 c.p.p., lett. a)). Nella specie l’imputato aveva chiesto sì il giudizio abbreviato semplice, ma in via succedanea alla richiesta di patteggiamento. Il gip, a fronte di una risposta solo interlocutoria del p.m., aveva fissato con il decreto del 9.7.2010 una nuova udienza, per l’abbreviato, richiesto anche da altri coimputati, è vero, ma dando conto delle articolate richieste delle parti in merito al divisato patteggiamento. Tant’è che all’udienza del 7.10.2010 era intervenuto l’assenso del P.M. Fissata altra udienza il gip aveva rigettato la ormai concorde proposta di pena patteggiata, per poi trasmettere gli atti al Presidente della Sezione per la individuazione del nuovo giudice che desse la stura alla celebrazione del giudizio abbreviato semplice.

Ora ritiene il collegio che erroneamente il ricorrente ha qualificato l’udienza conseguente al provvedimento del 9.7.2010, almeno per quel lo riguardava (ed a prescindere dal significato della udienza per gli altri correi che avevano avanzato richieste varie di riti alternativi) come vocata a decidere sull’abbreviato semplice richiesto. Diversamente sarebbe stato se fosse intervenuto già l’accordo o formalizzato il disaccordo sulla pena. Invero l’atto di impulso per l’abbreviato era condizionato alla risoluzione della questione relativa al patteggiamento ed esso deve individuarsi nel decreto emesso successivamente, e cioè il 10.11.2010, alla decisione, negativa, sulla richiesta di patteggiamento avanzata in via principale dall’imputato. Nè d’altra parte può desumersi un rifiuto tacito del P.M. al patteggiamento, una volta proposto dall’imputato, per il fatto che il p.m. si era riservato di decidere sulla proposta dopo aver letto la memoria preannunciata dall’imputato e dopo aver verificato l’avvenuto risarcimento del danno come prospettato sempre dal prevenuto.

Ne consegue che il dies a quo del termine di sei mesi fissato dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis, n. 2) deve individuarsi nella data del decreto 10.11.2010, con la conseguenze che quei termini non erano decorsi alla data del 12.1.2011.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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