T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 6727

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il Sig: B., già tenente colonnello della guardia di finanza, chiede l’accertamento del diritto di ottenere interessi e rivalutazione monetaria sulle somme percepite a seguito di revoca, a tutti gli effetti, della sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio, in pendenza della quale aveva riscosso un assegno alimentare pari alla metà della retribuzione (dal 13 febbraio al 9 settembre 1997).

I suddetti accessori erano stati previsti nella formale comunicazione del 25 settembre 1997, ma non sono stati (fino alla data di notifica del presente ricorso) corrisposti.

A sostegno della domanda il ricorrente deduce eccesso di potere per vari profili e violazione degli articoli 1284 e 2043 del codice civile.

L’Amministrazione, costituita in giudizio, non ha svolto difese.

Con memoria finale l’interessato ha insistito nella sua richiesta.

.Ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto anche nei casi di sopravvenuta revoca (o annullamento) della posizione di sospensione (obbligatoria o facoltativa) dall’impiego al pubblico dipendente spettano sulle somme corrisposte a titolo di restituito in integrum gli accessori di legge nei limiti della loro cumulabilità come indicata nella fondamentale decisione dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 15 giugno 1998 n. 3.

Come ha osservato questo Tribunale "la restituito in integrum del dipendente illegittimamente allontanato dal servizio non si esaurisce nella sua riammissione in servizio, nella ricostruzione della sua posizione di carriera e nella corresponsione della retribuzione dovuta, ma comprende, quanto a quest’ultimo elemento, anche la liquidazione degli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte in ritardo. Infatti, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dei crediti retributivi, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., costituiscono strumenti di determinazione del petitum originario, trattandosi di accessori che afferiscono alla somma capitale e ne costituiscono un naturale elemento" (.T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 novembre 2006, n. 11608).

Orbene, non essendovi prove che il credito vantato dal B. sia stato successivamente soddisfatto, il ricorso deve essere accolto con riconoscimento del diritto alla pretesa patrimoniale azionata, nei limiti di cui all’articolo 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che dispone il divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con riferimento ai crediti dei pubblici dipendenti per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura di Euro 2000 (duemila).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.

Condanna il Ministero delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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