Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29121 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.F. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Napoli datata 1/4.3.2011, di rigetto dell’istanza di riesame della pregresso ordinanza del gip dello stesso tribunale che disponeva nei di lui confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina pluriaggravata e per l’uso di una arma da fuoco, deducendo con l’unico motivo carenza di motivazione per avere sì i giudici del riesame esposto gli elementi indiziari a suo carico, ma di non averli sottoposti alla necessaria valutazione critica.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

La critica difensiva prescinde da qualsiasi indicazione fattuale e logica per supportare la denunciata omessa valutazione critica delle fonti probatorie tanto da potersi ritenere un vero e proprio pass- partout da adattare ad un numero indeterminato di provvedimenti giudiziali, unificati dalla tipologia di essere ordinanze di rigetto del riesame. Peraltro l’unico dato concreto ha riferimento solo ad un dato dì fatto – il dubbioso, in tesi, riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa – ed ha tralasciato i numerosi elementi di riscontro analizzati dal giudici di merito. I quali hanno verificato che l’imputato era in possesso nelle ore del fatto di reato di un motoveicolo di color nero, e che, per la rappresentazione che ne ha dato la persona offesa, proprio su un motoveicolo di colore scuro, alla cui guida vi era altro giovane con un cappellino, l’imputato si era allontanato dopo le resistenze opposte dall’aggredito. E subito dopo il fatto – ancora i giudici di merito hanno puntualizzato – il prevenuto aveva invitato il di lui fratello a recuperare il motorino abbandonato nella pubblica via ed aveva falsamente riferito al padre, che lo raggiungeva per telefono dopo essere stato contattato dalla polizia, di trovarsi fuori città, per poi negarlo e presentarsi agli uffici del commissariato di Napoli. Vi è quanto basta, ad avviso del collegio per ritenere inattaccabile sul piano della legittimità la motivazione di un provvedimento, tenuto conto peraltro della sua collocazione in una fase processuale che partecipa al valore della probabilità, e non già della certezza processuale.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n. 69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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