Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29119 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 5 aprile 2011, il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame, confermava l’ordinanza del GIP in sede, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di B.M. perchè gravemente indiziato, in concorso con L.F., di rapina aggravata in danno del minore H.J..

Il Tribunale, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, confermate da quelle di R.S., colpito prima con un pugno dalla donna e poi dall’indagato, era stato oggetto di un pestaggio da parte di entrambi e quindi, mentre era a terra privato, ad opera della L., del giubbotto dal quale, una volta rientratone in possesso, constatava esser stato sottratto il portafogli, che veniva recuperato dai Carabinieri intervenuti su segnalazione di H..

La versione difensiva dell’indagato, per la quale era stato H. ad iniziare il litigio, picchiando la donna, donde la sua reazione, cedeva a fronte della logica considerazione che non è plausibile che un minorenne da solo si sia scagliato contro una donna di robusta costituzione fisica scortata da un uomo di alta statura nonchè del fatto che la donna venne trovata poco dopo in possesso del portafogli e che R.S. abbia confermato la versione del denunciante.

Infine la dinamica dei fatti persuadeva della responsabilità dell’indagato, a titolo di concorso, nella sottrazione del portafogli. Le esigenze cautelari erano ravvisate nel pericolo di reiterazione desunto dalle modalità del fatto e dalla personalità del ricorrente, già condannato per violazione della normativa dell’immigrazione. Unica misura adeguata risultava essere quella carceraria non potendosi fare affidamento sulle capacità di autodisciplina dell’indagato. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento al contestato reato di cui agli artt. 110 e 628 c.p.p. perchè al più la sottrazione del portafogli poteva essere a lui ascritta a titolo di concorso anomalo ( art. 116 c.p.). In effetti l’evento più grave non può essere considerato un logico e prevedibile sviluppo della condotta violenta sicchè sembra non ricorrere neppure l’ipotesi disciplinata dal citato art. 116. Deve essere esclusa la configurabilità della rapina, perchè si tratta di furto aggravato ex art. 61 c.p., n. 5; – mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) perchè l’ordinanza impugnata, dopo aver dato atto che la persona offesa si trovava in compagnia di altri tre suoi connazionali, e quindi in condizione numericamente preponderante, contraddittoriamente, al fine di giustificare la scarsa plausibilità della versione difensiva, ha affermato che la persona offesa era da sola contro due persone fisicamente più prestanti di lui.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha infatti rammentato che la sottrazione del portafogli è avvenuta nel medesimo contesto dell’attività aggressiva con piena condivisione all’apporto che ciascuno dei soggetti agenti prestava all’altro.

Va invero condiviso il canone ermeneutico, citato anche dal Tribunale, secondo il quale "in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro" (Cass. Sez. Un. 22.11.2000-3.5.2001 n. 31;

Cass. Sez. 5, 5.5-19.6.2009 n. 25895).

Nè è accoglibile la tesi difensiva della frazionabilità della condotta, in considerazione dell’unitarietà del contesto nel quale si sono sviluppati gli avvenimenti, che hanno preso le mosse dalla pretesa, formulata con tono minaccioso proprio dal ricorrente, di ottenere la consegna di una sigaretta dalla persona offesa.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perchè la considerazione di ordine logico ha colto il dato indiscutibile per il quale, in tesi difensiva (ritenuta inverosimile), l’iniziativa di aggredire sarebbe partita dal solo minorenne (fisicamente meno prestante) nei confronti di una donna più robusta di lui e accompagnata da un uomo ben più prestante. In tale valutazione non è ravvisabile alcuna contraddizione con il dato, riconosciuto dalla stessa ordinanza, per il quale in compagnia della persona offesa vi erano altri tre coetanei suoi connazionale, perchè ciò che è stato evidenziato è che l’iniziativa di aggredire sarebbe stata presa dal solo H., senza alcun intervento dei suoi amici.

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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